Legge stabilità 2021, tutte le novità sul lavoro

Legge stabilità 2021, tutte le novità sul lavoro

giovedì 4 febbraio 2021

Legge stabilità 2021, tutte le novità sul lavoro

Nello scorso mese di dicembre è avvenuta la consueta approvazione della legge di stabilità per il 2020 ( Legge n. 178 del 30 dicembre 2020,  contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46 L della Gazzetta Ufficiale n. 322  del 30 dicembre 2020).

La legge di stabilità è stata seguita, il giorno seguente dalla pubblicazione del  DL 183/2020, il cosiddetto Milleproroghe 2021, in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 31 dicembre 2020 n. 323).

Legge di Stabilità 2021

Tante le novità della Legge di bilancio 2021 in materia di lavoro, fiscalità, esoneri ed agevolazioni contributive a sostegno dell’occupazione.

Praticamente tutte le novità contenute nel ciclopico art. 1, di 1150 commi, mentre la legge cosnta di 20 articoli.

Nelle approfondimenti sugli aspetti più rilevanti i riferimenti sono ai commi dell’articolo 1.

 

 

Riforma dell’irpef

 

L’articolo 1 commi 8-9 interviene sulla riforma dell’irpef attuata con Dl 3/2020 ed entrata in vigore l’1-7-2020.

L’ulteriore detrazione prevista dal comma 1 dell’articolo 2, prima limitata al 31-12-2020, diventa strutturale.

Per poter consentire la copertura economica per tutto il 2021, correggendo una svista presente nel testo della Legge di bilancio, è stato approvato d’urgenza un decreto legge, il n. 182/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2020, decreto legge che andrà necessariamente convertito.

L’insieme delle due previsioni porta ad una detrazione annua paria a € 1.200 in corrispondenza di un reddito complessivo di € 28.000, decrescente linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di € 40.000 di reddito.

 

 

Esoneri contributivi

 

La legge di bilancio contiene diverse disposizioni in materia di sostegno all’occupazione attraverso la riduzione del costo del lavoro, prorogando esoneri già noti, introducendone di nuovi, modificandone di esistenti.

Li esaminiamo di seguito.

 

1.         Esonero contributo assunzione under 36

 

I commi 10-15 della legge di bilancio contengono le norme per un nuovo esonero contributivo destinato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

Si tratta dell’esonero contributivo previsto dalla Legge 205/2017,  ora però riconosciuto

-        nella misura del 100% (prima era il 50%) per un periodo massimo di 36 mesi

-        e con limite massimo di 6.000 ( prima era 3.000) euro annui.

 

Lo sgravio riguarda i giovani che non hanno compiuto 36 anni alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo. Sono quindi escluse le persone che hanno avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con qualsiasi datore di lavoro.

L’esonero contributivo è aumentato a 48 mesi se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In linea con la norma del 2017 sono però posti due ulteriori requisiti: l’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi (erano 6) successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giusti¬ ficato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

L’efficacia del provvedimento è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

 

2.         Esonero contributivo per assunzione donne

 

I commi 16-19 prevedono un ulteriore esonero contributivo per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022.

Anche in questo caso si tratta dell’estensione di un precedente provvedimento (articolo 4 commi 9-11 Legge 92/2012, la cosiddetta Legge Fornero)

Anche in questo caso lo sgravio è pari al 100% con un limite massimo di 6.000 euro annui. La durata è di 12 in caso di assunzione a tempo determinato che diventano 18 in caso di contratto a tempo indeterminato.

A differenza dello sgravio generale non è previsto un limite di età.

Queste assunzioni devono però comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Viene precisato che per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, l’esonero è riconosciuto in proporzione.

Rammentiamo che l’esonero è riconosciuto in assenza di impiego regolarmente retribuito della donna da 6 o da 24 mesi (nel primo caso per assunzioni in aree ammissibili ai finanziamenti  nell'ambito dei fondi  strutturali  dell'Unione  europea, nel secondo in qualsiasi area del nostro paese).

 

 

3.         Esonero contributivo per assunzione nelle regioni del sud

 

L’esonero contributivo introdotto dall’articolo 27 comma 1 del Dl 104, cosiddetto bonus sud, è stato prorogato fino al 31-12-2029 e rimodulato.

 

Lo sgravio è stato così rimodulato:

Fino al 31-12-2025     30% dei complessivi contributi previdenziali

Anni 2026 e 2027       20% dei complessivi contributi previdenziali

Anni 2028 e 2029       10% dei complessivi contributi previdenziali

 

Relativamente al 1° semestre 2021 lo sgravio è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal  «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Per il restante periodo l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

 

 

4.         Esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono ammortizzatori sociali

 

La Legge di bilancio ha reiterato anche l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli agricoli, che non richiedono i nuovi trattamenti Covid.

È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 3 del Dl 104/2020 per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31-3-2021.

Come per il precedente provvedimento l’esonero spetta nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (non è previsto il raddoppio in quanto le settimane di fruizione sono in pratica dimezzate (da 4 mesi a 8 settimane) con riparametrazione e applicazione su base mensile.

Sono esclusi dallo sgravio i premi Inail e dei contributi dovuti all’INAIL.

 

5.         Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

 

Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.

Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

 

Lavoro sportivo

 

Al lavoro sportivo sono dedicati i commi 34 e seguenti.

In primo luogo, è prevista l’istituzione di un fondo (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico fra gli altri di enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche (saranno esclusi comunque i premi Inail).

Lo sgravio riguarderà i rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Quello in esame sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La disposizione quindi non è immediatamente applicabile, e si richiama alla preannunciata riforma dello sport e del lavoro sportivo.

 

La seconda parte del provvedimento (commi 36-37) è di più immediata operatività.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del Dpcm 24-10-2020 sono sospesi i versamenti delle imposte sul reddito, dell’Iva e dei contributi previdenziali.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30-5-2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30-5-2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

 

Ammortizzatori sociali ordinari

 

Sono qui evidenziate le disposizioni per noi più significative che prorogano ammortizzatori sociali “ordinari” non Covid19.

 

1.         Cigs per cessazione di attività

 

Il comma 278 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di Cigs per cessazione di attività reintrodotto dall’articolo 44 del Dl 109/2018 per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

Il trattamento di cigs per crisi aziendale è attivabile qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale… oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

 

 

2.         Misure di sostegno al reddito per il settore della pesca

 

Le consuete misure di sostegno al reddito per il settore della pesca sono state riproposte anche quest’anno (commi 282 ss).

Con uno stanziamento di 12 milioni per il 2021 è stato rifinanziato il fondo per corrispondere una indennità onnicomprensiva di 30 euro giornalieri per ciascun lavoratore dipendente da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Uno stanziamento di 7 milioni garantisce analoga prestazione agli stessi lavoratori in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

 

 

3.         Proroga cigs per imprese con rilevanza economica strategica

 

Anche le disposizioni di cui all’articolo 22bis del Dlgs 148/2015 sono state prorogate (comma 285), per gli anni 2021 e 2022, con stanziamento rispettivamente di 130 e 1200 milioni di euro.

 

Ricordiamo che

•           destinatarie del provvedimento sono le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale

•           deve essere stipulato un accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

 

 

Lavoro a termine

 

Il comma 279 ha prorogato al 31-3-2021 le norme in materia di lavoro a termine contenute nell’all’articolo 93 del Dl 34/2020, peraltro più volte modificato nel corso dell’anno.

 

La proroga o il rinnovo di contratti a termine è possibile in tutti i casi e non solamente per far fronte al riavvio dell’attività in deroga alla normativa sulle causali.

La proroga/rinnovo è possibile per un massimo di 12 mesi e per una sola volta (quindi che avesse prorogato entro il 31.12.2020 il contratto, derogando all’obbligo della causale, non ha più la possibilità di farlo), ma rimane ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.

La proroga/rinnovo è possibile ora fino al 31-3-2021. Non è necessario che il contratto fosse in essere il 23-2-2020. L’accordo di proroga deve avvenire entro fine marzo ma il contratto può proseguire anche oltre.

Rimane invece la deroga all’articolo 21 del Dlgs 81/2015. Ricordiamo che questo articolo disciplina molte questioni: la prorogabilità senza causale entro i 12 mesi, la durata massima di 24 mesi (non derogata), il numero di proroghe, i tempi di stacco tra un contratto e l’altro. Come accennato sopra per attuare la proroga/rinnovo non è necessario rispettare l’obbligo di causale (articolo 19 Dlgs 81/2015).

 

Ammortizzatori sociali Covid19 – anno 2021

 

I nuovi e preannunciati ammortizzatori sociali Covid per l’anno 2021 sono finalmente una realtà (commi 299-306).

In primo luogo, è definita la dotazione economica (5.333,8 milioni per l’anno 2021) e il recupero al bilancio dello Stato dei residui precedenti (1.503,8 milioni di euro). I commi 312-314 definiscono le coperture.

 

Sono concesse ulteriori 12 settimane che devono essere collocate nel periodo 1-1-2021/31-3-2021 per i trattamenti di cigo e nel periodo 1-1-2021/30-6-2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa in deroga. È la prima volta durante l’emergenza che viene fatta una differenza significativa, peraltro poco comprensibile, fra i tre ammortizzatori di base (la cisoa è sempre stata tenuta a parte).

 

Nonostante tutte le critiche è stata mantenuta la stessa impostazione dei decreti 104 e 137.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del Dl 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1-1-2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane di nuova concessione.

Questo comporta una penalizzazione per chi ha utilizzato con parsimonia le 6 settimane previste dal dl 137: le settimane non fruite entro il 31-12-2020 saranno tolte dalle nuove 12 settimane.

 

I datori di lavoro devono esaurire le 6 settimane previste dal Dl 137 (questo ammortizzatore deve essere usufruito entro il 31-1-2020) e poi potranno richiedere le 12 settimane ex Legge di bilancio 2021.

Le settimane poste dall’1-1-2021 saranno comunque imputate alle 12 previste dalla Legge di bilancio.

Esaminiamo alcuni esempi.

•           Datore di lavoro che ha esaurito le 6 settimane entro il 31-12: dal 1-1 potrà presentare domanda ai sensi della Legge di bilancio per un massimo di 12 settimane.

•           Datore di lavoro che ha iniziato a utilizzare le 6 settimane ex Dl 137 il 30-11: tale periodo termina il 9-1. Di queste 6 settimane, 1 è da imputare alle nuove 12 e quindi ne potranno essere richieste ulteriori 11 a questo titolo da utilizzare entro il 31-3-2021 o il 30-6-2021 a seconda del tipo di ammortizzatore utilizzato.

 

Rimangono invariati i termini di presentazione delle domande, a pena di decadenza: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Analoga considerazione può essere effettuata relativamente al caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS.

Come per i precedenti provvedimenti, il mancato rispetto dei termini comporta il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Come accennato, la cisoa  (l’ammortizzatore per gli operai agricoli ) mantiene regole proprie definite dal comma 304.

Il trattamento per Covid19 è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra 1-1-2021 e 30-6- 2021.

Il periodo massimo di godimento è quello previsto per gli ammortizzatori ordinari, la durata continua a essere a giornate secondo le regole del settore.

Analogamente agli altri ammortizzatori, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Anche in questo caso c’è l’effetto ghigliottina: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del Dl 104 (il Dl 137 non conteneva disposizioni cisoa) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31-12-2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal presente comma.

 

Molto opportunamente il comma 305 dispone che le nuove 12 settimane siano riconosciute anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25-3-2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nuove settimane di ammortizzatore non sono soggette a contributo addizionale, a differenza di quelle previste dai decreti 104 e 137.

 

 

 

Decreto Milleproroghe

 

In Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 31 dicembre 2020 n. 323) è stato pubblicato il testo del DL 183/2020, il cosiddetto Milleproroghe 2021. Il Decreto contiene alcune disposizioni in tema di lavoro, vediamone le più rilevanti.

 

Innanzitutto, va evidenziato che il testo proroga una serie di disposizioni riguardanti l'emergenza da Covid-19 fino al 31 marzo 2021.

Sono, pertanto, prorogate fino a tale data le seguenti misure:

 

- la possibilità di effettuare la comunicazione di smart working in modalità semplificata (e quindi anche in assenza degli accordi individuali: art. 90, cc. 3-4, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);

 

- l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (art. 83 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);

 

 

Il DL, inoltre, sospende i termini di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori non versati (art. 3, c. 9, L. 335/95) dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021; tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (art. 11, c. 9, DL 183/2020).

 

Per quanto concerne l'agricoltura, il Milleproroghe 2021 dispone che gli imprenditori agricoli professionali (IAP), i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che già avevano sfruttato l'esonero contributivo di novembre e dicembre (artt. 16 e 16 bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020), non dovranno pagare la rata in scadenza il 16 gennaio 2021. L'INPS comunicherà gli importi dovuti, comunque, entro il 16 febbraio 2021 (art. 10, c. 6, DL 183/2020).

 

  Francesco Agresti

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