Ammortizzatori sociali, le istruzioni Inps su ammortizzatori Covid ex Dl 41/2021

Ammortizzatori sociali, le istruzioni Inps su ammortizzatori Covid ex Dl 41/2021

venerdì 21 maggio 2021

Ammortizzatori sociali, le istruzioni Inps su ammortizzatori Covid ex Dl 41/2021

La tanto attesa circolare Inps sugli ammortizzatori previsti dal Dl 41/2021 (il cosiddetto Decreto Sostegni) è stata finalmente pubblicata (n. 72 del 29-4-2021).

La questione più rilevante, sulla quale si erano susseguite nel corso delle ultime settimane bizzarre interpretazioni e improvvidi comunicati stampa delle PA coinvolte, riguarda la copertura del periodo di fine marzo non coperto dalle settimane di ammortizzatore previste dalla Legge 178/2020. Proprio l’Inps aveva diffuso, il 16-4, un comunicato stampa che aveva destato disappunto, usando un eufemismo, per i toni e i tempi.

Ricordiamo che il Dl 41 prevede la concessione di:

·        13 settimane in caso di cassa integrazione ordinaria per il periodo 1-4-2021 / 30-6-2021

·        28 settimane in caso di assegno ordinario Fis e cassa in deroga per il periodo 1-4-2021 / 31-12-2021

La Legge 178/2020, cioè la legge di stabilità per il 2021 prevedeva invece la concessione di:

 

·        12 settimane in caso di cassa integrazione ordinaria per il periodo 1-1-2021 / 31-3-2021

·        12 settimane in caso di assegno ordinario Fis e cassa in deroga per il periodo 1-1-2021 / 30-6-2021

 

La circolare prende atto che 12 settimane non possono coprire il periodo gennaio/marzo 2021 per chi ha iniziato l’utilizzo dell’ammortizzatore l’1-1-201. La copertura arriva infatti al 25-3, lasciando quindi senza ammortizzatore sociale un periodo nel quale molte imprese e cooperative, per effetto dei provvedimenti di chiusura disposti, non hanno potuto operare.

Per tali effetti sulla stampa specializzata di questi giorni è annunciato - e diffuso il testo di -  un emendamento al DL Sostegni in via di conversione in legge che introduce il comma 2 bis all'art. 8,  già approvato dalla Commissione Bilancio in Senato che estende la copertura a partire dal 26 marzo 2021. 

La soluzione adottata, in attesa di una modifica del decreto in sede di conversione, è la seguente: il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

Viene precisato che per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

La circolare affronta uno a uno i vari ammortizzatori.

 

Per quanto riguarda la cigo, la circolare ricorda che le nuove 13 settimane si aggiungono alle 12 previste dalla legge n. 178/2020, che però si collocano nel 1° trimestre 2021. Quindi le 25 settimane complessive possono essere godute entro il 30-6-2021. Le prime 12 però non possono essere richieste dopo il 31-3-2021.

Diversa è la situazione delle imprese che accedono a assegno ordinario fis e cigd. In questo caso le settimane complessive sono 40 (12+28) da utilizzare entro il 31-12-2021. Le prime 12 potranno però essere utilizzate entro il 30-6-2021.

La previsione normativa, declinata dal menzionato articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021, consente l’accesso ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD, come precedentemente descritti), a prescindere dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.

Come già segnalato destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale Covid-19.

 

Rimane al momento irrisolto, ma non poteva che essere così in una circolare, la questione dei lavoratori destinatari dei trattamenti ex Dl 41.

Si tratta di quanti erano in forza il 23-3-2021, data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il problema è stato sollevato in occasione di ogni nuovo provvedimento: non ci si rende conto che il mercato del lavoro è dinamico quanto i provvedimenti di apertura e chiusura delle attività.

È infatti ipotizzabile che i datori di lavoro in occasione dell’attuale ripresa possano aver avuto la necessità di assumere nuovo personale e che per tali lavoratori si debbano poi attuare sospensioni magari per effetto di situazioni eccezionali, quali, ad esempio, chiusure disposte dall’autorità.

Rimangono comunque in vigore le norme specifiche e generali in materia di computo dell’anzianità in caso di cambio di appalto e di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c.

Non ci sono novità in merito alle modalità di presentazione delle domande, salvo che per il controverso periodo di fine marzo.

 

In merito al paragrafo sulle domande di assegno ordinario non ci sono particolari novità. Segnaliamo soltanto che viene richiamato il messaggio n. 769 del 23-2-2021 in base i datori di lavoro che hanno presentato domande di assegno ordinario Covid e sono scesi nella fascia dimensionale fino a 5 dipendenti da quella +5/15 dipendenti continuano a richiedere come ammortizzatore l’assegno ordinario Fis e non la cigd.

 

Da segnalare il tema della procedura di consultazione sindacale per l’accesso alla cassa in deroga che, pur non avendo subito modifiche da parte del decreto, vede alcune modifiche operative.

L’articolo 22-quater del Dl n. 18/2020 prevede l’esonero dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, rimane la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Fatta questa premessa, l’Istituto precisa che …in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19 …  non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

L’accordo è invece obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.

Anche se i casi di questo tipo forse non saranno molti, ogni semplificazione è da accogliere con favore.

 

La circolare precisa anche che, per i lavoratori del settore agricolo, l’accesso alla cigd riguarda soltanto gli operai a tempo determinato (OTD) che non hanno accesso alla cisoa.

Le procedure le aziende plurilocalizzate continuano e essere complicate.

Soltanto le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata”, tutte le altre, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS”.

Le domande di cigd devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. Per i periodi successivi all’1-1-2021, richiesti ai sensi della legge n. 178/2020, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi alla predetta data.

 

Viene ricordato infine che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di cigd riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori Covid (lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti, otd agricoli).

 

Come accennato sopra, la cisoa (lo specifico ammortizzatore per gli operai agricoli, esteso anche agli impiegati) ha avuto spazio nel dl 41.

Il trattamento di cisoa ha durata massima di 120 giorni, nel periodo 1-4/31-12-2021 e si intreccia con quello di 90 giornate dall’1-1 al 30-6-2021 previsto dalla legge n. 178/2020. Quindi il trattamento complessivo è di 210 giornate nel 2021: 90 da fruire nel 1° semestre e 120 dopo l’1-4.

Va segnalato come, per la cisoa, non opera la possibilità, prevista dalla circolare, di anticipare la richiesta dei periodi previsti dall’art. 8 DL 41 al 29/03.

Per queste ultime deve essere utilizzata la nuova causale “CISOA DL 41/2021”.

Anche per questi lavoratori è necessario il requisito dell’essere in forza il 23-3-2021. Non è invece previsto il requisito dell’anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento presso l’azienda richiedente la prestazione.

Per gli oti è possibile richiedere sia l’anticipo che il pagamento diretto. Per gli impiegati è possibile soltanto il pagamento diretto.


  Francesco Agresti

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