La riforma degli ammortizzatori sociali è contenuta nella legge di bilancio (commi 191-220) ed è una risposta alla situazione che si è creata durante l’emergenza Covid.
Tutte le modifiche, salvo alcune eccezioni, decorrono dall’1-1-2022.
Nel momento in cui andiamo in stampa, si rincorrono nel dibattito politico le voci di un possibile intervento straordinario di ammortizzatori “Covid” anche per il 2022; in assenza del quale, gli ammortizzatori sono quelli “ordinari” così come usciti dalla riforma della Legge di stabilità 2022.
Esaminiamo in sintesi le novità
Estensione dei beneficiari
Dall’1-1-2022 estensione degli ammortizzatori ai lavoratori a domicilio e a tutte le tipologie di apprendistato (prima solo professionalizzante).
Diminuzione anzianità minima
Per accedere agli ammortizzatori è ridotta a 30 giorni di effettivo lavoro (prima 90).
Nel calcolo della base dimensionale dell’impresa sono computati tutti i lavoratori, inclusi, ed è questa la novità, i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Importo dell’integrazione
È stato eliminato il massimale inferiore alle integrazioni con un sostanziale aumento degli importi soprattutto per chi ha retribuzione medo-basse.
Questa la situazione relativa all’anno 2021.
Dall’1-1-2022, quindi, opererà il solo massimale di 1199,72 (ovviamente da rivalutare).
Rimane la riduzione del 5,84% (pari all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti). Poteva essere l’occasione per eliminare questa complicazione, che deriva da una norma del 1986, operando direttamente sull’importo.
Ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie
Ampliamento della platea dei destinatari a tutti i datori di lavoro +15 dipendenti non soggetti a fondi bilaterali (contrattuali, alternativi, territoriali)
Dall’1-1-2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo 20, comma 3ter (trasporto aereo… partiti politici), è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.
Si tratta di una modifica coordinata a quella relativa all’articolo 20. Le aliquote contributive sono invariate ma, come già evidenziato, si estende la platea dei datori obbligati al versamento.
Prevista una riduzione per l’anno 2022 per le imprese con più di 15 dipendenti.
Il comma 220 introduce però una riduzione per l’anno 2022 per le imprese con più di 15 dipendenti. Questa la relativa tabella.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Viene esteso a tutti i datori di lavoro con almeno 1 dipendente, pur rimanendo però “residuale” rispetto agli altri.
E parallelamente viene eliminato il tetto alle prestazioni rapportato ai contributi ordinari dovuti, da sempre applicato alle stesse.
Contribuzione anno 2022 al netto della riduzione
Comm(*): imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti.
La tabella riportata sotto sintetizza la situazione nella quale sono riportate anche le causali (per il Fis devono ancora essere individuate).
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Tipologia datori di lavoro
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Imprese art. 10 Dlgs 148/2015
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Dpr n. 602/1970;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
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a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
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a) riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
c) contratto di solidarietà.
Esauriti periodi ordinari: Accordo di transizione
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Altri datori di lavoro (non punto 1)
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Fondi alternativi (garantiscono Ais)
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Altri datori di lavoro (non punto 1 e 2)
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Ais - Assegno di integrazione salariale
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Esauriti periodi ordinari: Accordo di transizione
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Imprese di trasporto aereo….
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Cigs a prescindere da numero dipendenti
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Con la specifica inerente all’estensione della disciplina Cigs (prestazioni e obblighi contributivi) a tutte le imprese (con più di 15 dipendenti) destinatarie del Fis vengono di fatto ricomprese anche le aziende del commercio che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti tra 15 e 50 (oltre 50 la copertura era garantita da una norma specifica).
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Dall’1-1-2022, a prescindere dal requisito occupazionale, sono destinatarie delle integrazioni salariali straordinarie a) le imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate e alle imprese del sistema aeroportuale b) i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
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Sempre dall’1-1-2022, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti possono, in caso in cui subiscano una riduzione o sospensione dell’attività, accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, prescindendo dall’impresa committente presso cui operano i servizi.
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La stessa disciplina si applica alle riduzioni orarie o alle sospensioni dell’attività lavorativa poste in essere dalle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia.
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Il requisito dell’influsso gestionale prevalente, richiesto per i trattamenti di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa alle imprese artigiane che sospendono i propri dipendenti in conseguenza delle sospensioni o riduzioni orarie dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente, cessa di avere applicazione.
Cessa l’applicazione il sistema della Cigs di riflesso.
Francesco Agresti