Affrontiamo in questa parte una recente sentenza, la n. 8311/2021 della Corte di Cassazione, che è stata oggetto di molto dibattito all’interno del nostro mondo cooperativo, e che offre lo spunto per una riflessione in merito ai rapporti di lavoro che possono essere instaurati tra la cooperativa ed i propri soci lavoratori.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 1 L. n. 142/2001, “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”.
Secondo alcuni commentatori, la decisione in parola consentirebbe alla cooperativa di instaurare con il socio lavoratore anche dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Al riguardo, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere preliminare:
La tipologia contrattuale indicata come “lavoro autonomo occasionale” nel corpo della decisione in realtà è quella che in passato era conosciuta come “mini co.co.co.”, ovvero quel rapporto che pur
Francesco Agresti