1) Art. 2477 c.c. e sua applicazione alle cooperative modello S.p.a. e modello S.r.l.
Si ricordano i nuovi parametri dimensionali, fissati dall’art. 2477 comma 2, lett. c), del Codice Civile, al superamento dei quali si determina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore legale nelle società cooperative modello S.p.a. e S.r.l.
Infatti, ai sensi di detta disposizione tale nomina è obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti limiti:
ATTIVO STATO PATRIMONIALE
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RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI
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DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L’ESERCIZIO
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€ 4.000.000
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€ 4.000.000
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20 unità
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I parametri di cui alla lettera c) dell’art. 2477 c.c. devono essere così individuati:
- Totale Attivo Stato Patrimoniale: Somma degli importi delle classi A, B, C e D, dell’Attivo dello Stato Patrimoniale (dato numerico che risulta dal bilancio regolarmente approvato dall’Assemblea dei soci);
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Importo della voce A1 del Conto Economico (dato numerico che risulta dal bilancio regolarmente approvato dall’Assemblea dei soci);
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: Media dei dipendenti occupati nell’esercizio, computando i lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
Al riguardo, si ricorda che Unioncamere, con Nota del 7/12/2019 - emanata in prossimità dell’originaria scadenza per la nomina dell’organo di controllo/revisore legale (allora fissata al 16/12/2019)- con riguardo al parametro del numero dei dipendenti del nuovo art. 2477 C.C., aveva precisato che le Camere di Commercio, ai fini di verificare l’esistenza o meno di tale obbligo di nomina in capo alle società, avrebbero dovuto fare riferimento, in primis alle informazioni sul numero dei dipendenti contenute nella Nota Integrativa da ciascuna società, e, “solo in loro assenza, al dato di fonte INPS”, ossia al dato fornito dall’INPS e ritraibile automaticamente dai Flussi Uniemens, che tiene conto del numero dei dipendenti per teste e include nel calcolo anche gli apprendisti.
In sostanza, UnionCamere, con un chiarimento che si ritiene tuttora valido ed applicabile, ritiene decisive le informazioni sul numero dei dipendenti fornite nel bilancio (in Nota integrativa) e, in subordine, nel caso in cui esse non siano ivi presenti, i dati elaborati dall’INPS, trattandosi in entrambi i casi di valori “ufficiali”.
Pertanto, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore legale sopravviene allorquando, per 2 esercizi consecutivi, la società superi uno dei tre parametri suelencati, a prescindere al fatto che si tratti del medesimo tipo di parametro o meno.
Ciò significa che, se, ad esempio, nell’esercizio X-1 viene superato il numero di 20 dipendenti e nell’esercizio X il valore di euro 4.000.000 di Ricavi, la società dovrà ottemperare a tale obbligo in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio X.
L’obbligo cessa se, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti sopra indicati (ossia: attivo patrimoniale 4.000.000 euro; Ricavi: 4.000.000 euro; media dipendenti nell’esercizio: 20 unità).
Dunque, il legislatore ha imposto il mantenimento dell’organo di controllo/revisore legale qualora, nell’arco temporale di 3 esercizi consecutivi, risulti superato anche uno solo dei suddetti parametri, a prescindere dal tipo di parametro che rimane sopra-soglia, in analogia con l’obbligo di nomina dello stesso.
Di conseguenza, se, ad esempio, nell’esercizio Y viene superato l’importo di euro 4.000.000 dell’Attivo patrimoniale, nell’esercizio Y+1 l’importo di euro 4.000.000 dei Ricavi e nell’esercizio Y+2 il numero medio di 20 dipendenti, la società continuerà a rimanere assoggettata all’obbligo di avere l’organo di controllo/revisore legale.
2) Disciplina applicabile e Opzioni adottabili dalle cooperative modello S.p.a. e dalle cooperative modello S.r.l.
Si ricorda che, in forza dell’art. 2519 c.c., alle cooperative di tipo S.p.A. si applica la disciplina dei controlli prevista per le S.p.A., mentre alle cooperative di tipo S.r.l. si applica la disciplina dei controlli prevista per le S.r.l., e ciò vale tanto per la tipologia di controlli da attivare (controllo legale interno + revisione legale dei conti, ovvero sola revisione legale dei conti) quanto per la forma e composizione dell’organo di controllo nominato (monocratico o collegiale).
Ai casi di superamento dei limiti dimensionali sopra richiamati, si aggiungono i casi di obbligatoria nomina dell’organo di controllo già previsti dalla precedente disciplina (in base al combinato disposto degli art. 2477 e 2543 c.c.):
- la società emette strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543 c.c.).
Si considerano “strumenti finanziari non partecipativi”: le obbligazioni (art. 2410 e ss. c.c.) e gli strumenti finanziari che non attribuiscono la qualità di “socio finanziatore/sovventore”. La qualifica degli strumenti finanziari ibridi (art. 2346, c. 6, c.c.) dipende dal contenuto dei diritti riconosciuti al possessore;
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2477, co. 2, lett. a), c.c.).
Secondo l’art. 25 del D.Lgs n. 127/1991 sono tenute al bilancio consolidato le società cooperative che controllano, ai sensi dell’art. 2359 c.c., una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, co. 2, lett. b), c.c.).
Rimane infine ferma la facoltà per le società cooperative, indipendentemente dal modello di governance adottato, di prevedere la nomina dell’organo di controllo anche al di fuori dei casi di obbligo, purché lo statuto contenga un’espressa previsione in tal senso.
La disciplina obbligatoria e le relative opzioni esperibili, a disposizione delle cooperative, di seguito descritte, sono state confermate dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio d’Impresa n. 113 del 2012 (richiamato anche in CNN Notizie n. 113 del 18 giugno 2019), dalla Norma 1.1., “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” (Versione del 12/01/2021, aggiornata al 20/12/2023), nonché, recentemente, dalla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 221466 del 5 luglio 2023.
Ciò premesso, si riepilogo di seguito la disciplina che regola la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale nelle cooperative modello S.p.a. e modello S.r.l.
- Cooperativa modello S.P.A.
La cooperativa che adotta il modello S.P.A.:
- deve sempre prevedere la revisione legale dei conti (a prescindere dal ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c. e dall’art. 2543 c.c. per la nomina dell’organo di controllo), attribuendo il relativo incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.;
- deve prevedere la nomina del collegio sindacale, al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c. e dall’art. 2543 c.c.
Le cooperative modello S.p.A. sono obbligate a nominare un organo di controllo collegiale, ossia il collegio sindacale.
Infatti, nelle cooperative modello S.p.A. è esclusa la possibilità di nominare il sindaco unico, ai sensi dell’art. 2397 c.c.
Qualora i sindaci siano tutti revisori iscritti nell’apposito registro, al collegio sindacale potrà anche essere affidata la revisione legale dei conti.
- Cooperativa modello S.R.L.
La cooperativa che adotta il modello S.R.L., al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c. e dall’art. 2543 c.c., potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:
- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);
oppure
- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione;
oppure
- conferire l’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione.
Al riguardo, si ricorda che in base al dettato letterale della seconda parte del comma 1 dell’art. 2477 c.c. (“Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”), come peraltro confermato dalla menzionata Nota MIMIT prot. 221466 del 5 luglio 2023, la nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, è possibile solo se disposta nell’atto costitutivo o nello statuto.
Inoltre, stante il disposto dell’art. 2477, co. 4, c.c. (“Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”), nelle cooperative modello s.r.l., nel caso di nomina dell’organo di controllo, collegiale o monocratico, (il quale è deputato ex lege alla funzione di controllo sulla gestione, ex art. 2403, co. 1, c.c.), dovrà sempre essere nominato anche un soggetto che svolga la revisione legale dei conti, che può coincidere con il medesimo organo di controllo, ovvero con un soggetto esterno (revisore singolo o società di revisione).
4) Nomina del sindaco unico
Qualora la cooperativa scelga di adempiere l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nominando un sindaco unico, occorre tener presente di quanto segue:
- stante l’assenza della forma collegiale dell’organo di controllo, non possono trovare applicazioni le norme in materia di spa che presuppongono la convocazione di riunioni periodiche nonché quelle procedimentali relative a quorum costituivi e deliberativi;
- come evidenziato dalla Norma 2.1 delle “Norme di Comportamento del Collegio sindacale di società non quotate – aggiornamento al 20/12/2023” - il sindaco unico provvede a redigere, almeno ogni novanta giorni o nel più breve tempo qualora le circostanze lo richiedano, appositi verbali nei quali dare evidenza dell’attività di vigilanza svolta ed a trascriverli in un libro dei verbali del sindaco unico;
- al ricorrere delle cause di cessazione anticipata dell’organo di controllo, l’organo di amministrazione deve, senza indugio, attivarsi affinché i soci provvedano al conferimento dell’incarico di controllo;
- è legittima la clausola statutaria che preveda la nomina di un sindaco supplente; in tal caso, al sindaco cessato in via anticipata, subentra il sindaco supplente.
5) Termini e modalità per adempimento dell’obbligo di nomina
Come noto, dopo una fase di regime transitorio, il termine entro cui occorreva adempiere l’obbligo di prima nomina dell’organo di controllo/revisore legale, secondo i nuovi limiti dell’art. 2477 c.c. (stabilito nell’art. 379, co. 3, D.Lgs. 14/2019), era stato oggetto di successivi differimenti, risultando infine fissato (per effetto dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 11), alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.
Dunque, il riferimento letterale alla “data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022”, contenuto nella suddetta norma, aveva individuato il termine ultimo per l’assolvimento del predetto obbligo nella data di celebrazione dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 (anche se riunitasi in seconda convocazione).
Trovandoci ora in una situazione normativa “a regime”, le società cooperative, modello s.p.a. e modello s.rl., sono tenute, ogni anno, ad appurare l’eventuale superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei tre parametri dimensionali indicati nell’art. 2477, co. 2, lett. c), c.c. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità).
Inoltre, considerando che il termine speciale disposto dall’art. 379, co. 3, D.Lgs. 14/2019, si riferiva esclusivamente all’obbligo di prima nomina secondo i nuovi parametri, la disposizione ordinaria da osservare, per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, è quella contenuta nel primo periodo del comma 5 dell’art. 2477, ai sensi della quale “L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore”.
Obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore legale nel 2024:
Da quanto sopra esposto consegue che, allo scopo di accertare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo/revisore legale nel 2024:
- , i due esercizi consecutivi da prendere a riferimento, sui quali verificare l’eventuale superamento di almeno uno dei dati dimensionali indicati dall’art. 2477 c.c. sono il 2022 e il 2023;
- i suddetti dati dimensionali sono desumibili dai bilanci relativi ai predetti due esercizi (e quindi, da tali documenti ufficiali, essi sono ricavabili agevolmente anche da parte dei Registri Imprese, al fine di verificare l’assolvimento dell’eventuale obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore legale);
- l’assemblea che approva il bilancio d’esercizio in cui vengono superati i limiti indicati (bilancio 2023), deve provvedere, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, a norma dell’art. 2477, co. 5, primo periodo, c.c.
Pertanto, qualora la nomina dell’organo di controllo/revisore legale non avvenga nella medesima assemblea sociale di approvazione del bilancio d’esercizio, tale nomina dovrà essere deliberata in un’assemblea successiva, ma comunque al massimo entro 30 giorni dalla data in cui l’assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio (pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2631 c.c. “Omessa convocazione dell’assemblea”).
Se, per qualsiasi motivo, l’assemblea, pur regolarmente convocata, non delibera in merito alla nomina dell’organo di controllo/revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare una nuova assemblea;
- Peraltro, il legislatore ha nuovamente previsto la possibilità, per le società, comprese le società cooperative, di svolgere le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, a distanza, pur in assenza di apposite clausole statutarie che dispongano l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle stesse.
Come noto, questa apertura, in deroga alle più stringenti previsioni statutarie delle singole società, era stata concessa dal legislatore durante il periodo della pandemia da Covid-19, ad opera dell’art. 106 del D.L. 18/2020, il quale, tuttavia, dopo numerose proroghe, aveva cessato il suo vigore il 31 luglio 2023.
Si evidenzia, infatti che, prima con l’art. 3, co. 12-duodecies, D.L. 215/2023 (Decreto “Milleproroghe”) è stata riproposta tale facoltà per le assemblee tenute entro il 30 aprile 2024, ed ora con il recentissimo art. 11, co. 2, Legge 05/03/2024, n. 21 (cd. Legge “Capitali”, pubblicata in G.U. 12/03/2024, n. 60), tale termine è stato ulteriormente differito al 31/12/2024, con la conseguenza che nelle società (comprese le società cooperative), le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, che saranno celebrate fino al 31/12/2024, potranno svolgersi tramite idonei mezzi di telecomunicazione anche nel caso in cui tale possibilità non sia contemplata dallo statuto, seppur nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi da 2 a 6 del predetto art. 106, che garantiscono adeguata partecipazione, diritto di intervento e di voto ai soci.
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Si segnala infine che, qualora la cooperativa intenda adempiere l’obbligo di prima nomina dell’organo di controllo attraverso l’affidamento di un incarico di revisione legale dei conti, in mancanza di un precedente organo di controllo, la proposta motivata di conferimento dell’incarico di revisione legale – che competerebbe all’organo di controllo, ove esistente - ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 39/2010, spetta all’organo amministrativo (Comitato notarile della Campania, Massima n. 19/2015).
6) Conseguenze della mancata nomina dell’organo di controllo
Qualora la cooperativa, pur essendovi tenuta, non ottemperi all’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore legale, trova applicazione l’articolo 2477, comma 5, secondo periodo, cod. civ., in forza del quale, se l'assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
Sul punto, si ricorda che Unioncamere, con la citata Nota del 7/12/2019, ha chiarito con che, pur a fronte delle mancate nomine, non avrebbe proceduto automaticamente alla segnalazione al Tribunale, ritenendo opportuno inviare preventivamente un’apposita comunicazione alle società obbligate, al fine di sensibilizzarle alla necessità di adeguamento.
Questa indicazione è stata fornita nel 2019, in occasione della prima entrata in vigore della norma (poi posticipata all’anno scorso) ma, a quanto ci consta, Unioncamere si è attenuta a detta linea di indirizzo, atteso che, nel corso della seconda metà del 2023 e fino ad oggi, con riguardo alle mancate nomine degli organi di controllo/revisori legali, occorse ad approvazione dei bilanci 2023, i Conservatori dei Registri delle Imprese non hanno proceduto immediatamente ad effettuare segnalazioni agli uffici del Tribunale, ma hanno provveduto ad inviare una preventiva comunicazione alle società interessate, per richiamarle alla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina di cui all’articolo 2477 c.c. .
Tuttavia, ad oggi non ci è dato sapere se il medesimo comportamento indulgente verrà adottato dalle Camere di Commercio anche con riferimento agli obblighi di nomina che insorgeranno nel 2024.
Stante ciò, si rammenta che l’omesso adempimento di nomina è causa di responsabilità per gli amministratori, i quali sono suscettibili di:
- una sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea, da euro 1.032 a euro 6.197, applicabili in capo a ciascun amministratore (ex art. 2631 “Omessa convocazione dell’assemblea”);
- la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
- la revoca della carica.
Francesco Agresti