Nello scorso mese di dicembre è avvenuta la consueta approvazione della legge di stabilità per il 2022 ( Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021).
I temi del lavoro quest’anno sono numerosi e soprattutto corposi, riassumibili in questi argomenti:
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La riforma dell’Irpef e l’Assegno Unico Universale
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Norme in materia di pensioni
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Passaggio di funzioni dall’Inpgi all’Inps
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Congedo per lavoratori padri - Decontribuzione e aumento indennità di maternità per lavoratrici madri
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Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
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Modifica trattamenti di disoccupazione
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Norme contro le delocalizzazioni
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Norme per la promozione della cooperazione
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Modifiche alle norme sui tirocini
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Rinvio dei versamenti di ritenute alla fonte e contributi per settore sportivo
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Norme a favore dei lavoratori fragili in emergenza Covid
Per il particolare riflesso che avranno sull’operatività dei datori di lavoro e degli uffici di amministrazione del personale, approfondiamo soprattutto i temi di cui ai punti 1 e 5, facendo un veloce passaggio anche sul complesso di norme per la promozione della cooperazione.
I riferimenti alla Legge di stabilità riguardano i commi dell’articolo 1, composto da ben 1013 commi, la Legge invece è di 22 articoli.
La riforma dell’Irpef e l’Assegno Unico Universale
Ricordiamo che l’obiettivo principale del legislatore è stato quello di ridurre la pressione fiscale, specie per i redditi medio bassi, da una parte e realizzare un sistema unico di sostegno alle famiglie con figli, dall’altra.
Con la legge di Bilancio 2022 è stata attuata una profonda revisione della tassazione Irpef. A partire da 1° gennaio 2022 le aliquote sono ridotte dalle attuali 5 a 4 e sono rimodulati i relativi scaglioni. A questo si aggiunge, una significativa modifica del sistema delle detrazioni per i redditi da lavoro (dipendente, assimilato e autonomo) e da pensione.
Va ricordata anche l’introduzione di una misura temporanea che intende favorire i redditi di lavoro dipendente più bassi sotto forma riduzione del prelievo previdenziale a carico dei lavoratori.
Alla riforma fiscale si unisce, con il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (GU n. 309 del 30-12-2021) che attua della legge delega 1° aprile 2021, n. 46 sull’Assegno unico e universale per ogni figlio a carico (AUUF), la completa riorganizzazione e semplificazione dei trattamenti a favore dei nuclei familiari con figli.
Come detto all’inizio, il combinato disposto di queste due riforme avrà sicuramente un forte impatto sulla gestione degli adempimenti connessi alla corretta predisposizione delle buste paga e alla gestione delle relazioni quotidiane con il personale, che andrà accompagnato sul piano delle consapevolezze.
Come ricordato la riforma inserita nella Legge di Bilancio 2022 prevede l'introduzione dal 1° gennaio della nuova struttura degli scaglioni e aliquote con le contestuali
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revisione delle detrazioni per lavoro dipendente/autonomo e pensioni e
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revisione del cosiddetto “trattamento integrativo”
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soppressione dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati
La nuova struttura è inserita nei commi 2 e 3 dell’art. 1 della Legge in esame.
Come cambiano aliquote e scaglioni l’Irpef
La curva delle aliquote si accorcia. Si passerà dall’attuale sistema di tassazione a 5 aliquote e scaglioni ad un sistema a 4 aliquote con scaglioni rivisti.
Le nuove aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma di fatto diventeranno operative a partire dalla fine di marzo 2022.
Come cambiano le detrazioni per lavoro
Pur con alcune importanti modifiche, è stata mantenuta l’impostazione delle detrazioni per lavoro già conosciuta. Ora però si distingue a seconda del “tipo” di lavoro e, precisamente:
- detrazioni per lavoro dipendente;
- detrazioni per pensione;
- detrazioni per altri tipi di reddito (lavoro autonomo, impresa, redditi diversi).
In questa sede trattiamo solo le detrazioni per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986) che a partire dal 01.01.2022 saranno così fissate:
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1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
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Oltre 15.000 fino a 28.000
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1.910+1.190*(28.000-reddito)/(28.000-15.000)
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Oltre 28.000 fino a 50.000
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1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000)
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Inoltre, con l’inserimento all’art. 13 del Tuir del nuovo comma 1.1 si prevede, per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF, un incremento delle detrazioni pari a 65 euro per i redditi di lavoro dipendente tra 25.000 e 35.000 euro.
Le modifiche al Trattamento Integrativo
Risulta fortemente rivisitato anche il cosiddetto Trattamento Integrativo del Reddito (T.I.R), meglio conosciuto come “Bonus Irpef” o “Bonus Renzi”, attualmente spettante, nella misura di 1.200 euro, per i redditi fino a 28.000 euro (art. 1 D.L. n. 3/2020).
Ricordiamo che, al Trattamento Integrativo, fino al 31.12.2021, era affiancata l’ulteriore detrazione, per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato in misura decrescente per i redditi compresi tra 28mila euro fino e 40.000 euro (art. 2 D.L. n. 3/2020).
Con della Legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 3), sono state introdotte le seguenti novità:
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l’importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro viene riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;
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il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni
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per carichi di famiglia (art. 12 D.P.R. n. 917/1986),
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lavoro dipendente (art.13, comma 1 D.P.R. n. 917/1986),
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per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter D.P.R. n.917/1986),
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per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986) e
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per detrazioni edilizie (art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
Vale la pena evidenziare che solo in sede di dichiarazione dei redditi sarà possibile definire correttamente questo conteggio.
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l’ulteriore detrazione (art. 2 D.L. n. 3/2020) viene eliminata.
Ricordiamo che l’applicazione del trattamento integrativo è automatica, in quanto non subordinata alla presentazione di alcuna richiesta da parte del lavoratore. Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.
La super busta paga di Marzo
Gli effetti della riforma Irpef saranno realmente operativi dal terzo mese del prossimo anno, con la previsione di un conguaglio per recuperare gli effetti della riduzione relativi ai primi due mesi del 2022.
Infatti, come vedremo più avanti, proprio a marzo è previsto anche l’arrivo del nuovo assegno unico, che assorbirà gli aiuti alla famiglia e le detrazioni Irpef per i figli a carico attualmente valide. Al contrario dei vecchi assegni familiari però, il nuovo trattamento non passerà per la busta paga.
Detrazioni figli a carico 2022 e assegno unico universale
Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (GU n.309 del 30-12-2021) che attua della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, prevede, accanto alla definizione di requisiti e importi dell’assegno unico 2022, anche una riscrittura delle detrazioni fiscali spettanti per i carichi di famiglia, ossia figli e coniuge e ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente.
Vediamo come l’art. 13 co.1 lett. c del Tuir viene riscritta.
A partire dal 1° marzo 2022 spetterà una detrazione annua di “950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico e universale”.
“La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo”.
Dal 1° marzo 2022 scompaiono:
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La maggiore detrazione (1.220 euro) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
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La maggiorazione di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap (in tal caso è previsto il riconoscimento dell’assegno unico anche sopra i 21 anni)
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La maggiorazione di 200 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico per ciascun figlio a partire dal primo.
Sono state mantenute intatte, sia per valore che per modalità di calcolo, le altre detrazioni per gli altri familiari a carico: coniuge e ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile e che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (art. 13 Tuir co. 1 lett. d).
L’Assegno Unico e Universale
Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 disciplina questo beneficio economico mensile ai nuclei familiari legandolo alla condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Dal 1° gennaio 2022 è quindi possibile effettuare la domanda per il riconoscimento dell’assegno unico. L’assegno verrà erogato mensilmente dal 1° marzo 2022 per ciascun figlio a carico. I pagamenti avverranno mensilmente a partire da aprile 2022.
Sono stati eliminati, gli attuali sostegni familiari:
a partire dal 1° gennaio 2022
a partire dal 1° marzo 2022
L'assegno unico figli è universale cioè andrà a tutte le famiglie con figli. Potranno quindi beneficiare dell’assegno unico per i figli:
Criteri per la determinazione dell’assegno
L’art. 4 del Decreto Legislativo disciplina le regole per la quantificazione dell’assegno, secondo la seguente tabella.
(*) il décalage è di 50 centesimi ogni 100 euro in più di Isee
Sono previste delle maggiorazioni per
Modalità di corresponsione
L’assegno unico per i figli 2022 verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato in fase di domanda. L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN, oppure mediante bonifico domiciliato. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Presentazione della domanda
La domanda per l’assegno unico per i figli 2022, in base all’art. 6 del Decreto, potrà essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica all’INPS oppure presso gli istituti di patronato.
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175 euro (85 euro per i maggiorenni)
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Importo decrescente fino a un minimo di 50 euro (25 euro per i maggiorenni)
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Oltre i 40.000 euro o senza presentare l’Isee
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50 euro (25 euro per i maggiorenni)
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Scaglioni e aliquote fino al 31-12-2021
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Scaglioni e aliquote dal 01-01-2022
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da 15.00,01 a 28.000,00 euro
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da 15.00,01 a 28.000,00 euro
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da 28.000,01 a 55.000,00 euro
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da 28.000,01 a 50.000,00 euro
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da 55.000,01 a 75.000,00 euro
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Francesco Agresti