Lavoro, le novità su ammortizzatori sociali Covid 19

Lavoro, le novità su ammortizzatori sociali Covid 19

lunedì 26 luglio 2021

Lavoro, le novità su ammortizzatori sociali Covid 19

In queste settimane continuano ad intrecciarsi provvedimenti normativi (decreti legge e conversioni degli stessi in legge), circolari amministrative – in particolare del Ministero del lavoro e dell’Inps -  in materia di gestione degli strumenti a supporto delle difficoltà ancora presenti in diversi settori economici come effetto della pandemia “Covid-19” e di supporto al tentativo di rilancio e consolidamento dell’economia poi, che ci auspichiamo tutti tragga slancio dai benefici effetti della campagna vaccinale in atto.

Nel frattempo volge oramai al termine nel momento in cui chiudiamo questo approfondimento  il percorso di conversione in legge del cd “Decreto Sostegni Bis”, con modifiche apportate nel passaggio alla camera il 14 luglio scorso, ed approvazione definitiva del Senato entro il 24 luglio.

Modifiche che introducono importanti misure di sostegno ad alcuni settori, in particolare la ristorazione collettiva, fortemente sollecitati da Confcooperative per la presenza significative di realtà cooperative ad alta intensità di manodopera.

Dedichiamo la prima parte all’esame del Decreto legge n. 99/2021, con importanti novità per quanto attiene alle materie degli ammortizzatori sociali e dei licenziamenti, poi passeremo ad esaminare alcune circolari e documenti di prassi amministrativa di interesse lavoristico.

Decreto legge 99/2021 – esame delle norme in materia di lavoro

I diversi provvedimenti emanati nel corso della primavera (i decreti Sostegni e la conversione in legge del primo Decreto) avevano suscitato diverse perplessità, e molte preoccupazioni, in relazione alla scadenza del 1.7.2021 come termine a decorrere dal quale viene modificata la disciplina emergenziale di accesso agli ammortizzatori sociali, o almeno per alcuni settori, e di conseguenza quella sul divieto/possibilità di licenziamento.

Mantenendo la consuetudine di provvedimenti emanati sul filo di lana, la Gazzetta ufficiale n. 155 del 30-6-2021 ha pubblicato il Dl 99 del 30-6-2021 che contiene, tra le altre, norme in materia di licenziamenti e di ammortizzatori sociali. Il decreto è entrato in vigore il giorno della pubblicazione.

Le norme sono contenute nell’articolo 4.

Il comma 1 è dedicato alla possibilità di proroga della Cigs per crisi aziendale. Citiamo il punto per dovere di cronaca in quanto dedicato al settore del trasporto aereo.

Il comma 2 è invece dedicato ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati. Il riferimento è alla classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15. A questi datori di lavoro sono concesse ulteriori 17 settimane di cassa integrazione Covid (articoli 19 e 20 del Dl 18/2020) per il periodo 1-7/31-10-2021.

I lavoratori devono essere in forza il 30-6-2021. Si precisa anche che per questi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. Per la presentazione delle domande si seguono le procedure previste per tutti gli ammortizzatori Covid, da ultimo dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del Dl 41/2021.

Il comma 4 è dedicato alla proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31-10-2021 (ricordiamo che per le imprese soggette a cigo dall’1-7 il blocco sarebbe cessato) per le imprese che utilizzano le nuove 17 settimane di ammortizzatore. Il provvedimento ricalca la precedente impostazione: ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso appunto fino al 31-10-2021 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Rimangono tutte le deroghe già in vigore. 1 L’istituto è stato previsto dall’articolo 44 del Dl 109/2018 che ha reintrodotto per il biennio 2019-2020 la possibilità di ricorrere alla cigs, per un massimo di 12 mesi, anche per i casi di imprese in crisi che abbiano cessato la propria attività. Questo strumento era stato eliminato dal Dlgs. 148/2015. Il comma 278 della Legge 178/2021 ha prorogato l’istituto per gli anni 2021 e 2022.

Dal tono della discussione di questi giorni e dall’avviso comune firmato lo scorso 29 giugno sembra di poter dire che le imprese individuate dal comma 2 non potranno licenziare fino al 31-10 e potranno sospendere i lavoratori utilizzando le nuove 17 settimane di ammortizzatore. Su questo punto bisogna segnalare che il comma 2 si riferisce alle “industrie”. Non è chiaro se il termine sia considerato in modo atecnico (ad esempio utilizzandolo come sinonimo di imprese di produzione). In caso contrario non sarebbero comprese nel provvedimento le attività di tipo artigianale. Riteniamo più probabile la prima ipotesi.

In merito alla norma generale sul blocco dei licenziamenti occorre ricordare che per le altre attività soggette a cigo e cigs (tra queste ci sono anche le cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984) dall’1-7-2021 è fatta salva la possibilità di accedere agli ammortizzatori “ordinari” senza pagamento delle addizionali. Per gli altri datori di lavoro (destinatari di assegno ordinario, cisoa e cigd) il blocco è stato esteso al 31-10-2021 con possibilità di accedere ad ulteriori settimane di ammortizzatori Covid.

Come si ricorderà rimaneva un dubbio di fondo: il blocco è collegato all’effettivo utilizzo di tali ammortizzatori o il divieto riguarda i datori i datori di lavoro che potenzialmente possono richiedere i trattamenti di cassa integrazione? Il decreto 99 non scioglie il dubbio. C’è però un dato politico. L’Alleanza delle cooperative ha sottoscritto un avviso comune col quale le parti sociali si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente e il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Riteniamo quindi che questa linea debba appunto raccomandata alle cooperative associate salvo che il licenziamento non sia indispensabile per garantire la continuità aziendale.

Il comma 8, introducendo l’articolo 40bis del Dl 73/2021, prevede in modo un po’ confuso ulteriori 13 settimane di ammortizzatore sociale. La confusione è in primo luogo sui destinatari. All’inizio dell’articolo si dice che anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise… (facendo pensare ai tavoli di crisi aperti al ministero) e poi ci si riferisce ai datori di lavoro di cui all’articolo 8 comma 1 del Dl 41/2021. Questi ultimi sono i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che possono presentare domanda di cigo ai sensi degli articoli 19 e 20 del Dl 18/2020.

Il secondo aspetto di confusione è sulla tipologia di ammortizzatore. Infatti, il riferimento agli ammortizzatori Covid è soltanto in questo richiamo e non nell’articolo 40bis che riconosce ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ex Dlgs 148/2015 un trattamento straordinario in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 dello stesso decreto 148 per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31-12-2021. Queste ulteriori 13 settimane si aggiungono alla possibilità di accedere alla cigo senza addizionali di cui abbiamo detto sopra. Bisognerà attendere qualche chiarimento.

Anche in questo caso scatta il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31-12-2021 con le modalità previste dal Dl 73/2021.

Esaminate le nuove misure degli ammortizzatori occorre fare una annotazione di tipo generale: tutti questi ammortizzatori sono soggetti a limiti di spesa e al monitoraggio dell’Inps.

 

 

Comunicazione lavoro agile

 

Il Ministero del lavoro è diffuso la nota n. 2548 del 14-7-2021 relativamente alle comunicazioni lavoro agile.

La nota ribadisce che la trasmissione della comunicazione di smart working devono essere eseguite esclusivamente utilizzando l'applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le istruzioni tecnico-procedurali fornite: non sono ammesse modalità di trasmissione diverse.

L’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve l’adempimento prescritto dalla normativa vigente.

Il Ministero con l’occasione ricorda che, fino al 31-12-2021, ai sensi dell’art. 11 del Dl n. 52/2021 le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'art. 90, commi 3 e 4, del Dl 34/20202 utilizzando la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), che prevede esclusivamente l’uso di modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Decontribuzione sud

 

Il messaggio n. 2434 del 28-6-2021 dell’Inps fornisce indicazioni in merito all’applicazione della decontribuzione sud alle mensilità aggiuntive.

L’articolo 1 comma 161 della legge di bilancio 2021, ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1 del Dl 104/2020 (previsto in origine per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020) si applichi fino al 31 dicembre 2029 rimodulando la misura dello sgravio.

La decontribuzione in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro (l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori) sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:

•al 30% fino al 31 dicembre 2025;

•al 20% per gli anni 2026 e 2027;

•al 10% per gli anni 2028 e 2029.

In considerazione della natura di aiuti di Stato del provvedimento, la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021.

Considerando che il beneficio decorreva dall’1-10-2020, si pone il problema dell’esonero relativo alla 14ma mensilità da pagare nel 2021 che matura anche relativamente al periodo di lavoro nel 2020 (in genere il periodo è 7-2020/6-2021). Il messaggio chiarisce che: In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della misura in trattazione, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei. Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, si rappresenta che la Decontribuzione sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.

Quindi per un lavoratore che matura la 14ma anche per periodi antecedenti all’1-10-2020 potrà essere decontribuito l’intero importo della mensilità aggiuntiva.

 

Contratto di espansione

 

Il lungo messaggio Inps n° 2419 del 25-6-2021 fornisce ulteriori indicazioni in merito al contratto di espansione.

Si tratta però solo di una tappa dopo la circolare n. 48/2021 e in attesa di un nuovo intervento relativo alle novità introdotte dall’articolo 39 del Dl 73/2021 che ha ampliato la platea delle imprese che possono accedere al contratto (il limite dimensionale di tali imprese è stato portato da 500 unità lavorative a 100).

Il contratto di espansione consente alle imprese che hanno necessità di avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di sottoscrivere un accordo in sede governativa per gestire gli esuberi e favorire l’ingresso di nuovo personale.

Con il messaggio numero 2419 del 25 giugno 2021 l’INPS illustra la procedura operativa relativa a come presentare l’accordo e gestire il piano di esodo in tutte le sue diverse fasi.

Si tratta di adempimenti procedurali riferiti all’inedito scivolo pensionistico introdotto in via sperimentale dal Decreto Crescita per gli anni 2019-2020 e prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 2021.

L’istituto, nel documento di prassi, precisa che gli unici canali che i datori di lavoro dovranno utilizzare per ogni adempimento sono due:

• il Cassetto previdenziale aziendale per inoltrare l’accordo siglato propedeutico al riconoscimento della prestazione;

• il PRAT (Portale delle prestazioni atipiche) per occuparsi del piano passo dopo passo.

 

L’INPS rammenta che per attivare il contratto di espansione, i datori di lavoro devono, innanzitutto, trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente la documentazione contenente tramite il Cassetto previdenziale aziende:

• la copia del contratto di espansione;

• la richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile.

 

La struttura verifica il possesso del requisito dimensionale e entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione comunica all’azienda il relativo codice  di autorizzazione.

Per quanto riguarda, invece, le domande di certificazione del diritto per ciascun lavoratore coinvolto, il referente aziendale deve accedere al PRAT.

A quel punto, precisa l’INPS, la certificazione del diritto viene effettuata “in via prospettica” con le modalità che seguono:

• riguardo alla pensione di vecchiaia, la prima decorrenza utile viene calcolata considerando la maturazione del requisito minimo contributivo pari a 20 anni entro l’ultima data utile di cessazione (30 novembre 2021);

• riguardo alla pensione anticipata, la prima decorrenza utile viene calcolata considerando sia la contribuzione maturabile entro l’ultima data utile di cessazione (30 novembre 2021) sia la contribuzione correlata che il datore di lavoro è tenuto a versare fino al conseguimento del diritto.

Una volta che si è conclusa la fase di verifica dei requisiti per il prepensionamento previsto nel contratto di espansione, si passerà a quella di determinazione dell’importo dell’indennità per ciascun lavoratore coinvolto e, anche in questo caso, l’avvio sarà onere del datore di lavoro.

Il referente aziendale, per i dipendenti per quali intende richiedere la certificazione dell’importo dell’indennità, deve infatti accedere alla sezione del menu “Calcolo importo e lettere di certificazione” e deve valorizzare nella lista dei codici fiscali da elaborare quelli dei lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione per il diritto positiva.

Con riferimento a tali soggetti il referente aziendale deve, tra l’altro, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A quel punto, l’importo della prestazione viene calcolato dall’INPS sulla base della contribuzione che viene accreditata al momento della lavorazione della pratica e della decorrenza per l’accesso all’esodo.

Ciascuna domanda viene indirizzata alla Struttura territoriale competente che deve provvedere alla sua definizione entro il termine di 15 giorni.

Viene quindi rilasciata all’azienda, per ciascuna posizione, la lettera di certificazione che contiene le seguenti informazioni:

• l’importo mensile lordo della prestazione;

• la decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento a pensione;

• la decorrenza della pensione che coincide con la scadenza dell’esodo;

• il tipo di pensione alla scadenza della prestazione (vecchiaia/anticipata);

• la data di raggiungimento dei requisiti, che coincide con l’obbligo di versare la contribuzione correlata (solo per le prestazioni finalizzate alla pensione anticipata).

 

  Francesco Agresti

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