Il decreto-legge n. 21 del 21-3-2022 (modificato in alcune sue parti dal Consiglio dei ministri ad inizio maggio) in attesa in questi giorni di conversione in legge, introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina fra le quali un bonus carburante ai lavoratori dipendenti. L’articolo 2 del decreto prevede che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir. La norma non è inserita nel Tuir ma richiama l’articolo 51. La norma, così come scritta nel decreto, si apre a diverse possibili interpretazioni, sul versante soprattutto dell’ambito e dei criteri di applicazione. In queste ore, nel momento in cui andiamo in stampa, il testo del disegno di legge di conversione sembra recepire le indicazioni provenienti da più parti finalizzate ad ampliare la platea dei destinatari, rispetto a quanto desumibile dal testo del decreto legge.
Riportiamo di seguito quanto previsto negli emendamenti, oltre alle indicazioni operative che le imprese, anche cooperative, dovranno rispettare per la corretta applicazione del bonus. a) Bonus 200 euro E’ pari a 200 euro l’importo del nuovo bonus che sarà riconosciuto nell’estate 2022 a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con reddito sotto i 35 mila euro. Un importo "una tantum" previsto per far fronte ai rincari dell'energia e delle materie prime derivanti dalla situazione economico politica contingente. Le categorie di soggetti destinatarie sono: - pensionati, che lo riceveranno tramite l’INPS; - lavoratori dipendenti, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici - lavoratori autonomi, verrà istituito un fondo speciale (si parla di 400 milioni, quindi spetterà solo ad una piccola parte di questa platea). - disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza. L’erogazione del bonus è prevista: - nel mese di luglio in favore dei pensionati; - nei mesi di giugno e luglio per i lavoratori dipendenti.
Dovranno invece fare domanda per avere i 200 € sia i collaboratori coordinati e continuativi con redditi entro i 35.000 € nel 2021 e non titolari di pensione (che si rivolgeranno all’Inps), sia i lavoratori domestici, che ne faranno richiesta ai patronati, per avere l’indennità a luglio. Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti: - rendita casa di abitazione e relative pertinenze; - trattamenti di fine rapporto; - emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata; - ANF, assegni familiari e assegno unico universale; - assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione; - indennità di accompagnamento. L’importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.
La medesima indennità pari a 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l’INPS aerogare il contributo nel mese di luglio. Una modifica al disegno di legge per la conversione del D.L. n. 21/2022, introdotta durante l’esame in Commissione al Senato, estende l’utilizzo del “bonus benzina” anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende come, ad esempio, gli studi professionali o gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. b) Criteri per l’utilizzo La concessione dei buoni avverrà su base automatica. L’unico criterio è quello reddituale, cioè i lavoratori dipendenti non devono avere trattamenti pensionistici in corso, e rientrare nella platea di coloro che hanno beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, dello sconto dei contributi (0,80%) stabilito dalla Legge di stabilità 2022, cioè avere un retribuzione imponibile non superiore a 34.996 € annui. L’importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non dovranno essere applicate tasse e contributi. Nessun distinguo è stato fatto, dal legislatore, in relazione alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o a termine) ovvero all’orario di lavoro (tempo pieno o part-time). Ragion per cui l’erogazione del buono carburante potrà raggiungere i 200 euro anche, ad esempio, per i lavoratori a tempo parziale. T
Francesco Agresti