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Legge Stabilità 2002, le nuove regole per la promozione cooperativa

martedì 25 gennaio 2022

Legge Stabilità 2002, le nuove regole per la promozione cooperativa

L’intento dei commi 253-254 è quello di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali. 

Siamo in continuità con alcune norme introdotte di recente dalla Legge di bilancio 2021 (commi 270-271) per la transizione imprenditoriale attraverso la costituzione di cooperative. 


Il provvedimento in esame prevede per le società cooperative costituite dal 1-1-2022 ( da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi ) per un massimo di 24 mesi dalla costituzione della cooperativa stessa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con la solita esclusione dei premi Inail), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.  


Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Il comma 254 prevede però che l'esonero non sia riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.Sembra di capire che si voglia limitare l’operatività della norma alle imprese ad intensità di lavoro medio-alta. 

 

Di interesse anche la norma relativa all’assunzione lavoratori in cigs a seguito di accordo di transizione occupazionale. 

 

I commi 243ss istituisce un contributo a favore dei datori di lavoro che assumono  

  • con contratto subordinato a tempo indeterminato  

  • i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del Dlgs 148/2015 (si tratta dell’istituto dell’accordo di transizione occupazionale introdotto dalla Legge di bilancio al comma 200) 

 

Nei loro confronti è concesso, per ogni mensilità (massimo 12) di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.  

 

 

 

  Francesco Agresti

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