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Legge Bilancio '25, le novità su Irpef e pensioni

giovedì 16 gennaio 2025

Pubblichiamo la prima parte dell'approfondimento dedicato alle nuove norme sui temi del lavoro

Legge Bilancio '25, le novità su Irpef e pensioni

La Legge di bilancio 2025 è stata approvata un po’ in ritardo rispetto agli anni precedenti, ma comunque in tempo utile per evitare l’esercizio provvisorio (n. 207 del 30-11-2024 - So 43 Gu n. 305 del 31-12-2024). È invece stata mantenuta la tradizione dell’approvazione attraverso il voto di fiducia.

Di conseguenza la Legge concentra le norme in un unico articolo per 908 commi (gli articoli successivi sono dedicati all’approvazione degli stati di previsione).

 

Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame) riassumibili in questi argomenti:

 

Questi i titoli dei primi 4 temi trattati

 

  1. Riforma Irpef 2025 (commi 2-11)
  2. Controvalore autoveicoli a uso promiscuo (comma 48)
  3. Tracciabilità spese trasferta (commi 81-83)
  4. Norme varie in materia pensionistica (commi 161 169-170 173 174-175-176 179 181-184)

 

Siamo di fronte a nuove norme, ma anche al consolidamento/riproposizione/modifica di precedenti provvedimenti.

 

 

Riforma Irpef 2025

 

Il Governo ha messo mano all’Irpef, quest’anno attraverso la Legge di bilancio (commi 2-11 per i lavoratori dipendenti), mentre nel 2024 si era optato per un provvedimento ad hoc con effetti limitati al 2024.

Questa revisione 2025 è molto più vasta rispetto a quella precedente, che era stata presentata come un primo passo verso la riforma organica, innanzitutto perché, da una parte, rende stabili alcune norme (scaglioni Irpef e detrazioni per lavoro dipendente) e, dall’altra, introduce un’importante novità riguardante il bonus lavoro dipendente e alcune modifiche alle detrazioni fiscali, misure che compensano la mancata riconferma degli sgravi contributivi per i redditi medio bassi.

 

 

 

Indice

1.    Stabilizzazione dall’1-1-2025 delle misure in vigore

Scaglioni Irpef (comma 2)

Detrazione per lavoro dipendente

Adeguamento del trattamento integrativo (comma 3)

2.    Bonus lavoro dipendente (commi 4 e 5)

3.    Ulteriore detrazione per lavoro dipendente (comma 6)

4.    Norme comuni ai due provvedimenti (commi 7,8 e 9)

5.    Correttivo per i redditi superiori a 75.000 euro (comma 10)

6.    Detrazioni per carichi di famiglia (comma 11)

 

  1. Stabilizzazione dall’1-1-2025 delle misure in vigore

 

Scaglioni Irpef (comma 2)

 

Il primo intervento è sull’articolo 11 comma 1 del Tuir. Rispetto al 2024 le aliquote e gli scaglioni non sono stati modificati. La novità è che sono diventati stabili:

  • fino a 28.000 euro, 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

 

Riportiamo il consueto schema per il calcolo rapido dell’Irpef che diventa il seguente

           

scaglioni mensili

scaglioni annuali

aliquota

imposta al lordo detrazioni

correttivo

Oltre

fino a

Oltre

fino a

   

mensile

annuale

 

  2.333,33

 

 28.000,00

23,00%

23,00%

dell'imponibile  

 

 

  2.333,33

  4.166,67

 28.000,00

 50.000,00

35,00%

35,00%

dell'imponibile

 280,00

 3.360,00

  4.166,67

 

 50.000,00

 

43,00%

43,00%

dell'imponibile

 613,33

 7.360,00

 

 

Detrazione per lavoro dipendente

 

Diventa stabile anche l’aumento di 75 euro della detrazione per lavoro dipendente per i redditi fino a 15.000 euro (articolo 13 comma 1 lettera a) primo periodo del Tuir) che quindi viene fissata definitivamente a 1.955 euro. In questo modo l’area di esenzione Irpef risulta pari a 8.500 euro.

Rimane invariato l’importo minimo della detrazione annua (690 euro) aumentato a 1380 euro per i rapporti a tempo determinato.

Non sono invece state modificate le lettere b) e c) che prevedono una riduzione per i due scaglioni successivi 28.000/50.000 euro e oltre 50.000 euro.

 

Adeguamento del trattamento integrativo (comma 3)

 

La norma su cui si è operato è l’articolo 1 comma 1 primo periodo del Dl n. 3/2020.

Uno dei requisiti per godere del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente.

Considerato che l’area di esenzione è stata (definitivamente) elevata con l’aumento di 75 euro della detrazione, d’ora in avanti il trattamento spetterà a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato Tuir diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

  1. Bonus lavoro dipendente (commi 4 e 5)

 

Il comma 4, pur non intervenendo sul Tuir, prevede un “bonus” per i titolari di reddito di lavoro dipen­dente (si cita l’articolo 49 del Tuir con esclusione dei pensionati) con un reddito com­plessivo fino a 20.000 euro.

La somma riconosciuta, che non concorre alla formazione del reddito, è determinata appli­cando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

  1. 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  2. 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  3. 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

 

Questi gli importi massimi annui per scaglione.

8500

7,10%

603,50

15000

5,30%

795,00

20000

4,80%

960,00

 

Riteniamo che l’importo dovrà essere anticipato dal datore di lavoro e posto poi a conguaglio.

 

  1. Ulteriore detrazione per lavoro dipendente (comma 6)

 

La legge di bilancio, comma 6) istituisce anche una ulteriore detrazione per lavoro dipendente.

Purtroppo, come nel caso precedente  si opera al di fuori del Tuir che, a questo punto non è completamente “testo unico”.

Ne sono destinatari i titolari di reddito di cui all’articolo 49 del Tuir esclusi i pensionati che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro (opera quindi a completamento della prestazione di cui al comma 4) spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

  1. a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  2. al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

 

  1. Norme comuni ai due provvedimenti (commi 7, 8 e 9)

 

Il comma 7 fornisce alcune indicazioni relativamente al bonus di cui al comma 4 e della detrazione di cui al comma 6.

I sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica questi importi all’atto dell’erogazione delle retribuzioni mensili e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Se l’importo risulterà non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvederanno al recupero del relativo importo.

Se il recupero è superiore a 60 euro, dovrà essere effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. Come si vede si tratta di una procedura complessa relativamente a importi a volte di importo modesto.

 

I sostituti d’imposta compensano il credito maturato mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio n. 241.

 

Come per altri recenti provvedimenti, si prevede che ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi

  • dell’articolo 44 comma 1 del Dl 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)
  • dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 e dell’articolo 5 del decreto Dlgs 209/2003 (regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati).

Dal reddito complessivo deve essere escluso quello relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Non sono citati, come non lo erano nel caso del bonus Natale, i premi di risultato tassati con l’imposta sostitutiva del 10% (ridotto al 5% con provvedimenti rinnovati di anno in anno).

 

  1. Correttivo per i redditi superiori a 75.000 euro (comma 10)

 

Come già per la norma relativa al 2024 è stato inserito un correttivo per i redditi più elevati. Trattandosi però di un intervento molto articolato e complesso, è stato inserito un articolo (16ter) al Tuir, riportato alla fine della presente.

 

Destinatari sono i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Gli oneri e le spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione per un ammontare limitato.

È stabilito un importo base per fasce di reddito “corretto” in relazione al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente considerati a carico ai sensi dell’articolo 12 comma 2 del Tuir.

 

L’importo base è il seguente:

  1. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  2. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

 

Questo il coefficiente correttivo:

  1. 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
  2. 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
  3. 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
  4. 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992 che sia comunque a carico.

 

Dall’ammontare complessivo degli oneri e delle spese soggetti a rideterminazione sono esclusi i seguenti oneri e le seguenti spese:

  1. le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
  2. le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  3. le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

 

Il comma 5 chiarisce che ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

 

Sono esclusi dal computo

  • gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31-12-2024,
  • i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31-12-2024,
  • le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31-12-2024.

 

Come ormai consuetudine, ai fini di questa disposizione è escluso dal reddito complessivo quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (10 comma 3-bis del Tuir).

 

Considerato che si parla oneri e spese la cui detrazione viene applicata quasi sempre in sede di dichiarazione dei redditi, questa norma dovrebbe avere un basso impatto sui datori di lavoro.

 

  1. Detrazioni per carichi di famiglia (comma 11)

 

In questo caso l’intervento è sull’articolo 12 comma 1 del Tuir.

 

La detrazione di 950 euro per i figli di età pari o superiore a 21 anni (lettera c) spetta ora soltanto fino a quando questi figli non abbiano compiuto 30 anni. La limitazione non opera per i figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.

 

L’altra modifica riguarda la lettera d) relativa alle detrazioni per agli altri familiari a carico. Anche in questo caso è stata operata una stretta. Rimane fermo l’importo di 750 euro che però non riguarda più ogni familiare di cui all’articolo 433 cc, ma soltanto gli ascendenti conviventi con il contribuente.

 

È stato anche inserito il comma 2bis. Le detrazioni per familiari a carico (comma 1 dell’articolo 12) non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

Come si vede non si tratta delle detrazioni per tutti i familiari, ma soltanto per quelli residenti all’estero.

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Art. 16-ter. - Riordino delle detrazioni

1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevola per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

  1. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  2. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

  1. 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  2. 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  3. 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  4. 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

4. Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

  1. le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
  2. le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  3. le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

5. Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.

 

 

 

Controvalore autoveicoli a uso promiscuo

 

Il comma 48 della Legge di bilancio sostituisce la lettera a) comma 4 dell’articolo 51 del Tuir che definisce il controvalore degli autoveicoli assegnati ai lavoratori per uso promiscuo.

 

Il comma 4 definisce il controvalore di alcuni “generi in natura” che altrimenti dovrebbero essere sottoposti a tassazione coi criteri del precedente comma 3 (peraltro modificato dal decreto legislativo 192/2024).

 

Il controvalore, come in precedenza, è calcolato in base alle tabelle Aci per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tuttavia, cambiano sensibilmente le percentuali da applicare:

  • 50% dell’importo nella generalità dei casi;
  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

Il cambiamento è motivato, nel testo normativo, dal “raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici”.

 

La norma riguarda i contratti stipulati a decorrere dal 1-1-2025. Riteniamo che si tratti di quelli stipulati tra il datore di lavoro e il venditore/noleggiatore del veicolo.

La precisazione è importante in quanto dovrebbero essere esclusi i contratti stipulati prima di questa data, sia con veicoli già assegnati sia con assegnazione del veicolo nell’anno successivo.

In questo caso però è necessaria un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.

 

Ricordiamo che dal 2020, le tabelle contengono gli importi in base alle diverse percentuali stabilite in relazione alle emissioni di co2. Quindi per le auto immatricolate e concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 è previsto:

  • per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60g/km - 25%;
  • per le auto con emissione di CO2 superiori a 60g/km e non superiori a 160 g/km - 30%;
  • per le auto con emissione di CO2 superiori a 160g/km e non superiori a 190 g/km - 50%;
  • per le auto con emissione di CO2 superiori a 190g/km - 60%.

 

A titolo di esempio, è riportata una tabella in cui sono indicati per una Fiat 500 il costo per chilometro, il controvalore convenzionale annuo su 15.000 chilometri secondo le tabelle Aci per l’anno 2024 pubblicate nella Gu n. 298/2023 e il valore del benefit calcolato in base alle nuove disposizioni.

Nelle colonne successive sono indicati i costi 2024 (ipotizzando per il motore a benzina emissioni di 105 g/km e per le altre inferiori a 60) e il differenziale.

 

 Alimentazione

Costo per  km

Valore su 15.000 km

Proiezione Valori 2025

Valori 2024

Differenza

10%

20%

50%

30%

25%

 

benzina

0,3832

5.748

 

 

2.874

1.724

 

+1.150

elettrica

0,3825

5.738

574

 

 

 

1.434

-860

plug in

0,3825

5.738

 

1.148

 

 

1.434

-286

 

 

 

Infine, bisogna tener presente che il comma 4 definisce un valore del genere in natura al quale devono essere applicate le regole del comma 3: se il controvalore del benefit supera il limite di 258,23 (aumentati nel 2025 a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 2.000 che quelli che hanno uno o più figli a carico) l’intero importo è assoggettato a Irpef e contributi.

 

Tracciabilità spese trasferta

 

I commi 81-83 dell’articolo 1 delle Legge di bilancio 2025 introducono norme stringenti in materia di tracciabilità delle spese di trasferta rimborsate.

 

All’articolo 51 comma 5[1] del Tuir (indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti) è aggiunto un periodo nel quale si stabilisce che i rimborsi delle spese di trasferta non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali soltanto se i pagamenti delle stesse spese sono stati eseguiti con sistemi tracciabili.

La tracciabilità è data dal bonifico bancario o postale (sistema oggettivamente improbabile per pagare qualsiasi prestazioni mentre si è “in movimento”.

In alternativa si possono utilizzare carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento (articolo 23 Dlgs 241/1997).

 

Come quasi tutte le disposizioni contenute nella legge di bilancio, anche queste entrano in vigore l’1-1-2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31-12-2024).

 

Queste disposizioni riguardano anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del Tuir.

 

Nell’elenco delle spese che devono essere pagate in modo tracciabile non rientrano, ovviamente, i costi  chilometrici chiesti a rimborso dai dipendenti.

 

I nuovi adempimenti hanno un impatto molto forte sull’organizzazione aziendale e richiedono una immediata informazione ai lavoratori che dovranno effettuare i pagamenti in modo tracciabile con tutte le difficoltà in caso di piccole somme, di mancato funzionamento del pos ecc.

 

Le cooperative potranno valutare se utilizzare un sistema di indennità di trasferta con le esenzioni previste dallo stesso comma 5

 

Per completezza segnaliamo che analoga modifica è stata apportata

  • all’articolo 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo
  • all’articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro
  • all’articolo 108, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza

 

Il comma 82 prevede che queste disposizioni si applichino anche ai fini dell’Irap.

 

 

 

 

Norme varie in materia pensionistica

 

Raggruppiamo una serie di norme sul

1) Trattenimento in servizio attraverso incentivi

2) Possibilità di versare una ultra-contribuzione pensionistica

3) Opzione donna

4) Pensione anticipata flessibile

5) Ape sociale

6) Agevolazione contributiva per lavoratrici con figli

7) Pensione con sistema contributivo - cumulo con pensione da previdenza complementare

 

Si tratta di temi che affrontiamo in termini generali rimandando ad approfondimenti specifici di esperti.

 

  1. Rinuncia ad accredito contributivo e percezione del relativo importo (comma 161)

 

La norma, introdotta dall’articolo 1 comma 286 della Legge di Bilancio 2023 (legge 286/2022) per favorire la permanenza in servizio dei lavoratori dipendenti privati, è stata modificata con il comma 161.

Le modifiche, operanti fino al 31-12-2025, appaiono semplici specifiche rispetto al testo vigente.

La norma già prevedeva soltanto per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso alla “pensione anticipata flessibile” con la cosiddetta quota 103 la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'Ivs.

Anche per i datori di lavoro cessa ogni obbligo di versamento contributivo di tale quota  decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

 

Ricordiamo che l’incentivo non riguarda le contribuzioni minori (ormai poche) e che l’aliquota corrente è del 9,19% (8,84% in agricoltura e nei settori che un tempo non erano soggetti a Gescal).

La quota contributiva corrisposta al lavoratore è specificatamente esente da Irpef. Tra le modifiche vi è infatti l’esplicito richiamo all’applicabilità dell’articolo 51 comma 2 lettera i-bis) del Tuir.

 

Con l’altra modifica apportata si specifica che il lavoratore che esercita la facoltà in esame ha comunque la possibilità di accedere alla pensione anticipata flessibile.

 

Non sembra che questa facoltà sia stata particolarmente utilizzata. Magari con l’abolizione dall’1-1-2025 degli sgravi sul cuneo contributivo per i dipendenti, la norma sarà più appetibile.

 

 

 

  1. Ultra contribuzione Ago da 1-1-2025 (commi 169 e 170)

 

I lavoratori dipendenti iscritti all’Ago e alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata il cui primo accredito contributivo decorre successivamente all’1-1-2025, potranno incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’Inps una ulteriore contribuzione (massimo 2%).

 

La norma anche come così impostata non sembra risolutiva dei problemi previdenziali italiani, ma è ancor meno appetibile considerando la seconda parte del comma 169.

Si prevede infatti che la quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo non concorra al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all’articolo 24 commi 7 e 11 del Dl 201/2011 (su questo aspetto si veda il punto 7).

Questi commi prevedono che il diritto alla pensione sia subordinato all’entità della pensione che non deve essere inferiore all’assegno sociale in vigore nell’anno 2012, rivalutato annualmente.

Non si capisce il motivo di questa disposizione che non incentiva certo il maggior versamento contributivo.

 

  1. Opzione donna (comma 173)

 

Anche per il 2025 è prorogato l’accesso alla pensione attraverso “opzione donna”. Il requisito dell’età che deve essere stato raggiunto nel 2024 è stato portato da 60 a 61 anni (comma 173).

Rimane confermata la riduzione del requisito dell’età per ogni figlio nel limite massimo di due anni e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  2. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  3. sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per le lavoratrici di cui alla lettera c) il requisito anagrafico è comunque di 59 anni a prescindere dal numero di figli (nel 2023 il requisito era di 58 anni).

 

  1. Pensione anzianità flessibile (comma 174)

 

Anche per la pensione di anzianità flessibile opera la proroga per il 2025. Ricordiamo che i requisiti di accesso sono un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (comma 174).

 

  1. Ape sociale (commi 175-176)

 

Prorogata per il 2025 anche l’ape sociale: potranno continuare ad accedervi i lavoratori già individuati dalle precedenti disposizioni (articolo 1 comma 169 Legge 232/2016). L’età di accesso al beneficio è di 63 anni e 5 mesi (commi 175-176).

Anche per il 2025 il beneficio dell’Ape sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

  1. Agevolazioni contributiva per lavoratrici con figli (comma 179)

 

Il comma 179 interviene sull’articolo 1 comma 40 lettera c) della legge 335/1995 (la riforma Dini delle pensioni) che prevede per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo un accredito figurativo ora aumentato a 16 mesi (dai 12 precedenti).

In sintesi, il beneficio

  • spetta a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità,
  • è riconosciuto alla lavoratrice per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio
  • nel limite massimo di 16 mesi.

 

  1. Pensione con sistema contributivo - cumulo con pensione da previdenza complementare (commi da 181 a 184)

 

Il comma 181 contiene la norma, molto pubblicizzata, che consente di computare la rendita derivante da un fondo di previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell’importo minimo di pensione.

Per comprendere il provvedimento occorre ricapitolare la questione.

L’intervento è stato operato sull’articolo 24 del Decreto legge 201/2011(meglio noto come Riforma pensionistica Fornero) e in particolare sui commi 7 e 11 che, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (lavoratori contributivi puri), regolano l’accesso rispettivamente alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata. Per tali lavoratori:

  • il comma 7 prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia sia subordinato, oltre che al requisito dei 20 anni di contribuzione e a quello anagrafico, anche all’entità dell’assegno di pensione che non deve essere inferiore all’assegno sociale in vigore nell’anno 2012, rivalutato annualmente;
  • il comma 11, invece, stabilisce che l’accesso alla pensione anticipata è possibile, tenuto conto del requisito anagrafico, se risultano versati e accreditati almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione sia almeno pari a tre volte l’importo dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutato annualmente.

 

La legge di bilancio inserisce, ora, il comma 7bis nell’articolo 24 contenente queste disposizioni.

Soltanto per il raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, il lavoratore 

  • che opta per la prestazione della previdenza complementare in forma di rendita (ferma restando la misura minima prevista per quest’ultima)
  • può chiedere che la rendita sia computata unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base per raggiungere l’importo soglia.

 

Viene anche specificato che Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini della norma in esame, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 335/1995 vigente al momento del pensionamento.

I fondi pensione dovranno modificare le proprie procedure per fornire agli assicurati, contestualmente alla domanda, la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.

Sarà il Ministero del lavoro a definire i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

 

A fronte di questa flessibilizzazione, il comma 183 introduce però ulteriori vincoli intervenendo sull’articolo 24 comma 11. Dall’1-1-2030 l’importo soglia mensile sarà di 3,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

 

Per i lavoratori che si avvalgono del cumulo pensione pubblica / pensione complementare per raggiungere l’importo soglia, il requisito contributivo di 20 anni è incrementato di

  • 5 anni a decorrere dall’1-1-2025
  • di ulteriori 5 anni dall’1-1-2030.

 

La pensione anticipata conseguita attraverso il meccanismo illustrato sopra non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

L’Inps provvederà al monitoraggio della spesa.

In caso di sforamento rispetto allo stanziamento previsto sarà stabilito un limite percentuale dell’ammontare mensile della rata della pensione e a elevare ulteriormente gli importi soglia ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato.

 

A una prima lettura non sembra un sistema idoneo favorire l’accesso alla pensione.

 

 

 

 

[1] I rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  Francesco Agresti

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