Nello scorso mese di dicembre è stata pubblicata sul S.O. n.43/L alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022 la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 contente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
La Legge di Bilancio 2023 è in vigore dal 1 gennaio 2023.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame) riassumibili in questi argomenti:
- Detassazione delle mance – settori recettivo e somministrazione alimenti e bevande
- Tassazione premi di produttività
- Sgravio contributi Ivs carico dipendenti
- Novità in materia pensionistica
- Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori
- Esoneri contributivi datori di lavoro
- Lavoro agile
- Lavoro occasionale
- Congedo parentale
- Anticipazione entrata in vigore riforma processo civile
Per il particolare riflesso che avranno sull’operatività dei datori di lavoro e degli uffici di amministrazione del personale, approfondiamo i temi di cui ai punti 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10.
Tassazione premi di produttività (art.1, c. 63)
Si tratta di un intervento fortemente auspicato da Confcooperative al duplice scopo di potenziare ulteriormente la contrattazione di secondo livello e di contenere in parte l’impatto significativo dell’inflazione sui redditi dei lavoratori.
La misura si concretizza molto semplicemente nell’applicazione per le sole erogazioni effettuate nel 2023 di una tassazione separata al 5% (invece che al 10%) sui premi di produttività concessi a fronte di accordi sindacali di secondo livello.
Nulla cambia sul piano normativo per cui in termini operativi devono considerarsi sempre valide le regole finora in uso tra cui, in particolare, l’applicazione di tale regime entro il limite di 3.000 euro/anno a tutti i lavoratori subordinati del settore privato che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito fino a 80 mila euro.
È possibile che nei prossimi mesi l’Agenzia delle Entrate illustrerà questa nuova disposizione. Allo stato ricordiamo che le ultime indicazioni da parte della medesima Agenzia risalgono al 2018 e più precisamente alla Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, che ha utilmente fornito una panoramica sulla disciplina vigente, aggiornata in particolare rispetto alle modifiche normative intervenute negli anni 2017 e 2018.
Ricordiamo che in tali indicazioni trova conferma l’applicazione del medesimo regime di tassazione agevolata ai RISTORNI erogati ai soci-lavoratori, equiparati ai premi di produttività dei dipendenti.
Sgravio contributi Ivs carico dipendenti (art. 1, c. 281)
La Legge di bilancio (comma 281) interviene anche sullo sgravio dei contributi Ivs a carico dei lavoratori dipendenti con una doppia operazione: il beneficio è prorogato al 31-12-2023 e viene diversificato secondo due classi reddituali nei quali è stata divisa la platea dei beneficiari.
L’esonero previsto dalla Legge di bilancio sarà di 3 punti percentuali per redditi fino a 1.923 euro mensili (25.000 euro su base annua). Rimane invece al 2% per redditi fino 2.692 euro mensili (35.000 euro su base annua). L’esonero opera anche sul rateo di tredicesima.
Rispetto al 2022 è stato concesso un ulteriore punto di sgravio per i redditi fino a 1.923 euro mensili.
Ricordiamo che l’esonero, pur con diverse modalità, opera dal 2022 e dal punto di vista operativo, nel 2023, si potrà operare in continuità, fatta salva la modifica di limiti di reddito e percentuali di sgravio.
Di seguito le tabelle relative al 2023 e al 2022.
|
1-1/31-12-2023
|
Reddito mensile (*)
|
Esonero contributivo
|
Fino a 1.923 euro
|
3 punti percentuali
|
Da 1.923 a 2.692 euro
|
2 punti percentuali
|
Oltre 2.692 euro
|
Nessuno
|
|
1-7/31-12-2022
|
1-1/30-6-2022
|
Reddito mensile (*)
|
Esonero contributivo
|
Esonero contributivo
|
Fino a 2.692 euro
|
2 punti percentuali
|
0,8 punti percentuali
|
Oltre 2.692 euro
|
Nessuno
|
|
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori (art. 1, cc. 286-287)
I commi 286-287 della Legge di bilancio introducono un nuovo strumento per trattenere al lavoro i dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici.
Attenzione però perché l’incentivo è rivolto soltanto ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso alla “pensione anticipata flessibile” con la cosiddetta quota 103 (i requisiti sono: un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni)
Questi lavoratori possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria Ivs.
Anche per i datori di lavoro cessa ogni obbligo di versamento contributivo Ivs a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Un decreto Lavoro-Mef definirà le modalità di attuazione.
Esoneri contributivi datori di lavoro (art. 1, cc 294-300)
In favore delle imprese, con la finalità di sostenere l’occupazione soprattutto di particolari categorie, la legge in esame contiene una serie di incentivi alle assunzioni così riassumibili, riconoscibili previa autorizzazione delle misure da parte della Commissione Europea.
- Art. 1, commi 294-296 e 299: nuovo esonero contributivo al 100% nel limite di 8 mila euro/anno – premi e contributi INAIL da pagare - spettante per 12 mesi al datore di lavoro che nel 2023 assuma/trasformi a tempo indeterminato un percettore del Reddito di Cittadinanza, incentivo tuttavia alternativo rispetto a quello già previsto nell’ambito della specifica disciplina riguardante il RdC normato dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019 e da ultimo modificato con la precedente legge di bilancio.
- Art. 1, commi 297 e 299: estensione del bonus occupazionale già previsto per l’inserimento di nuovi giovani under 36 nel 2021/2022 alle medesime assunzioni effettuate nell’anno 2023 con un innalzamento da 6 a 8 mila euro/anno del limite di fruizione. Il beneficio consiste come noto in uno sgravio contributivo al 100% - premi e contributi INAIL da pagare comunque – spettante ai datori di lavoro per 3 anni, elevati a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e agibile anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato.
- Art. 1, commi 298 e 299: applicazione anche per le assunzioni effettuate nel 2023 dell’innalzamento dal 50 al 100% già valido per il biennio 2021/2022, ma nel limite di 8.000 euro e non più di 6.000, dello sgravio contributivo previsto dalla legge 92/2012 (art. 4, cc. 8-11) a fronte dell’assunzione di donne in determinate condizioni, ad esempio per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi effettuate in settori e professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna in termini occupazionali. Come noto, la durata dello sgravio è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato; in questo caso rientrano inoltre nell’agevolazione al 50% anche i premi INAIL, esclusi però dall’esonero relativo al restante 50%.
Da segnalare (art. 1, comma 300) la proroga anche nel 2023 della decontribuzione per 24 mesi in favore di nuovi coltivatori diretti e di neo imprenditori agricoli professionali under 40 (per quest’anno rileverà quindi la data del 31 dicembre 2023 come termine finale entro cui effettuare la nuova iscrizione alla previdenza agricola per beneficiarne).
Modifiche al contratto di prestazione occasionale - Nuovo contratto di lavoro subordinato occasionale in agricoltura (art. 1, cc 342-354)
Il contratto di prestazione occasionale, disciplinato dall’art. 54-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b) (cioè soggetti diversi dalle persone fisiche) e 7 ( cioè pubbliche amministrazioni), acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità stabiliti dall’articolo stesso.
Esaminiamo i tre principali interventi di modifica su questa forma contrattuale previsti dalla Legge di Bilancio 2023 (comma 342 ss).
I primi due ampliano l’applicazione del lavoro occasionale, il terzo esclude completamente le imprese agricole da questa tipologia contrattuale e crea una nuova modalità operativa per il settore (anche se si continua a utilizzare la locuzione prestazioni di lavoro occasionale.
La prima novità sostanziale è contenuta nel comma 342. Esso interviene sul comma 1 lett. b dell’art. 54-bis.
In pratica dal 1° gennaio 2023 ciascun utilizzatore potrà acquisire, nel corso di un anno civile, prestazioni di lavoro occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché a 5.000 euro, come finora).
Restano fermi invece gli altri limiti:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Viene inserito anche il comma 1-bis che consente di applicare le soglie suindicate anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
La seconda novità è rappresentata dall’intervento sul comma 14 dell’art. 54-bis che innalza a dieci lavoratori (fino al 31.12.22 erano cinque) la soglia dimensionale massima dei datori di lavoro che possono stipulare contratti di prestazione occasionale. Detta soglia è ora applicata anche alle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo (in precedenza la soglia era di 8 lavoratori).
La terza novità, la più corposa, viene presentata dal comma 343 della Legge di Bilancio. Il legislatore, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, pone in essere le modificazioni necessarie al testo dell’art. 54-bis per creare una disciplina a se stante per le prestazioni occasionali di lavoro subordinato rese a favore delle imprese agricole.
Innanzitutto, viene abrogato l’art. 8-bis esentando conseguentemente il prestatore dall’obbligo di autocertificare di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e di fatto facendo venire meno questa condizione.
In secondo luogo, al comma 14 dell’art. 54-bis viene di fatto escluso il ricorso al contratto di prestazione occasionale “ordinario” da parte delle imprese del settore agricolo alle quali, invece, si applicherà la nuova disciplina contenuta nei commi dal 344 al 354 della legge di bilancio 2023. L’esclusione per il settore sembra essere assoluta per il settore
Infine, gli interventi sui commi 16, 17 e 20 dell’art. 54-bis sono altresì funzionali a togliere quelle norme che chiamano in causa il settore agricolo in modo da evitare contraddizioni con la nuova specifica disciplina.
Come detto, con il comma 343 viene creato per le imprese agricole, in via sperimentale per il biennio 2023 - 2024, un nuovo contratto di prestazione occasionale ad hoc regolato dalle disposizioni dei commi dal 344 al 354. Analizziamo le caratteristiche della nuova formula seguendo l’articolato della Legge.
Comma 344.
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite
- ad attività di natura stagionale
- di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Non sono citate le cooperative di trasformazione inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 che peraltro svolgono attività stagionali. In attesa di un chiarimento Inps, riteniamo che anche queste imprese siano destinatarie della norma.
Tali rapporti possono essere costituiti con
- persone disoccupate ex art. 19 del dlgs n.150/2015, nonché percettori di NASpI o di DIS-COLL o di reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti da detenzione o internati in semilibertà.
Per i pensionati la prestazione occasionale è sempre possibile. Per le altre categorie è invece necessario che non abbiamo avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.
Ad esempio, uno studente con meno di 25 anni può essere assunto con modalità di lavoro temporaneo soltanto se nei tre anni precedenti non ha svolto attività lavorativa in agricoltura.
Un lavoratore che è andato in pensione il 31-12-2022, può essere assunto con lavoro occasionale agricolo già nel 2023.
La norma è scritta in modo un po’ ermetico. Su questo punto sarà necessario un chiarimento.
Comma 345.
Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Comma 346.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria. Per fortuna non è stata inventata una nuova tipologia di comunicazione, ma si tratta di quella “normale”. Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
Comma 347.
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sembra essere una condizione riferita alla generalità dei rapporti di lavoro e non soltanto a quelli occasionali.
Comma 348.
Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste per gli altri lavoratori subordinati (sistemi di pagamento tracciabili).
Comma 349.
Per il lavoratore il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale (ma non previdenziale), non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Comma 350.
L’iscrizione nel libro unico dei prestatori di lavoro occasionale in agricoltura può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, ma sempre con modalità tracciabili. Si tratta di una frase che necessità un chiarimento: iscrizione… in un’unica soluzione… è una locuzione almeno inusuale. Si dovrebbe trattare della possibilità di emettere un’unica busta paga.
Comma 351.
L’informativa al lavoratore di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (come modificato dal Dlgs 104/22) è stata notevolmente semplificata, si intende infatti soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego.
Comma 352.
Il datore di lavoro effettua all’Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata per i territori svantaggiati (ricordiamo che per questi territori vige uno sgravio del 68%), entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall’Inps e dall’Inail, d’intesa tra loro. È auspicabile che le istruzioni operative tengano conto del fatto che gli otd delle cooperative inquadrate ai sensi della Legge 240/1984 versano i contributi Inail attraverso l’autoliquidazione e non attraverso la contribuzione unificata.
Comma 353.
Considerato il carattere sperimentale della norma, al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l’Inps stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro.
Comma 354.
In caso di superamento del limite di durata (45 giorni effettivi), il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (non è specificato se dal superamento, come sembra dalla lettura della norma, o fin dall’origine).
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione:
- in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione obbligatoria ovvero
- in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli per cui è consentito il ricorso alla prestazione di lavoro occasionale in agricoltura, salvo questa violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Volendo fare una considerazione finale, possiamo dire che si tratta di uno strumento utile per i lavoratori in quanto il reddito percepito non è soggetto a Irpef e il lavoro occasionale non interferisce con gli strumenti di tutela del reddito.
Pur dovendo ricordare che il chiarimento di alcuni passaggi è legato all’uscita delle consuete circolari degli enti ministeriali, è possibile fare qualche considerazione finale:
- Si tratta di uno strumento utile per i lavoratori in quanto il reddito percepito non è soggetto a Irpef e il lavoro occasionale non interferisce con gli strumenti di tutela del reddito.
- Per il datore di lavoro, dal punto di vista amministrativo, siamo in presenza di una leggera semplificazione (la possibilità di busta paga unica) rispetto al contratto OTD (ma non rispetto al vecchio sistema dei voucher) mentre, dal punto di vista economico è notevole la riduzione dei contributi (sgravio del 68%).
- Le sanzioni in caso di irregolarità appaiono fin troppo pesanti, probabilmente per disincentivare un utilizzo fraudolento della disciplina e per spingere le aziende ad evitare il ricorso al lavoro sommerso.
- Riteniamo possa essere, salvo smentite dei ministeri, uno strumento a cui possono ricorrere, per attività stagionali, anche le cooperative agricole che occupano normalmente poco personale.
Novità in materia di congedo parentale (art. 1, c.359)
La legge di Bilancio per il 2023, comma 359, prevede una modifica dell’indennizzo previsto per le lavoratrici madri che si astengono dal lavoro per il congedo parentale, al termine del congedo di maternità obbligatorio.
Viene introdotta la possibilità di astenersi dal lavoro per congedo parentale per un periodo pari ad un mese in cui l’indennizzo non sarà pari al 30%, come di consueto, ma pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
L’aumento dell’indennità riguarda unicamente le lavoratrici che terminano di usufruire del congedo di maternità obbligatorio ex Dlgs. 151/2001 successivamente al 31-12-2022 ed entro il 6° anno di vita del bambino (oppure entro il 6° anno dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento).
Quanto previsto dal comma 359 riguarda dunque la modifica dell’articolo 34, comma 1, del Tu maternità e paternità (Dlgs. 151/2001) che retribuisce il congedo parentale al 30% per questi periodi:
- tre mesi a ciascun genitore (diritto non trasferibile all'altro genitore);
- un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori;
- nove mesi di congedo, in presenza di un solo genitore o se l'affidamento del minore è esclusivo di un genitore.
Anticipazione entrata in vigore riforma processo civile (art. 1, c. 380)
Complice soprattutto le tempistiche legate all’attuazione del PNRR, si procede ad anticipare al 28 febbraio 2023, in luogo del 30 giugno 2023, l’applicazione della “riforma Cartabia” in materia di giustizia civile.
Tutto ciò apportando alcune variazioni in particolare all’art. 35 del decreto legislativo n. 149/2022, di attuazione della legge n. 206/2021 recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Nel confermare la regola per cui le nuove disposizioni valgono per i procedimenti avviati successivamente a tale data (28 febbraio p.v.), mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme previgenti, ci soffermiamo su questo profilo tenuto conto che nell’ambito di tale riforma abbiamo registrato un’importante modifica rispetto al giudice competenze e al rito applicabile nel caso del LICENZIAMENTO del SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA.
Segnaliamo l’introduzione del nuovo articolo 441-ter c.p.c., qui di seguito riportato, che quindi troverebbe ora applicazione a partire da marzo 2023.
“Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo”.
Francesco Agresti