RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI - AMBITO APPLICAZIONE - CONTRIBUZIONE
Con la circolare n. 76 del 30-6-2022 l’Inps ha fornito dettagliate istruzioni in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro attuata dalla Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022). La circolare si occupa dell’ambito di applicazione e dei contributi. Sul tema segnaliamo il messaggio Inps n. 637/2022. Lo stesso messaggio non aveva però fornito le istruzioni operative. Si affermava infatti …pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021. Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni. Dobbiamo anche segnalare che l’Istituto ha prontamente rettificato alcuni aspetti con il messaggio 2637 dell’1-7-2022. La circolare aveva previsto che le novità dovessero essere applicate dalla denuncia contributiva relativa a giugno. Le numerose proteste degli operatori (sembra che non sia ancora chiaro che per entrare nell’Uniemens i dati devono passare per le buste paga) hanno fatto cambiare idea all’Istituto che ha posticipato di un mese applicazione delle nuove istruzioni. La circolare, costituendo anche un compendio che riprende le novità in ambito ammortizzatori sociali in vigore dal 1.1.2022, è molto articolata, riprendiamo in sintesi le parti più rilevanti, rinviando per il resto alle circolari ICN e del Servizio Sindacale confederale.
Premessa Queste le principali novità della riforma. • Superamento dell’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I del Dlgs n 148/2015 (ammortizzatori ordinari e straordinari). • Estensione delle tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio. • Modifica delle causali di intervento della Cigs. • Proroga del regime sperimentale del contratto di espansione e riduzione del limite minimo di unità lavorative per accedere alle misure di esodo. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi Apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato La circolare ricorda che i benefici contributivi previsti in favore del datore di lavoro per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. L’estensione delle coperture per gli apprendisti comporta la modifica, dall’1-1-2022, della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di 1° e 3° livello assunti precedentemente all’1-1-2022 e mantenuti in servizio in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale. Dall’1-1-2022 anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio, il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione Cigs. Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione - per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato - rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato. Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali Ricordiamo soltanto il passaggio relativo ai datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale: in questi casi il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori denunciati su più matricole anche se comportano l’applicazione di diversi trattamenti (Cigo o Fis, ma non fondi bilaterali). La circolare esplicita infatti: il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro. Non dovranno, invece, essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
La circolare riprende in questo punto quanto già affermato il premesse e cioè che restano escluse dall’ambito di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I del D.lgs n. 148/2015, le imprese di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, vigente in ragione di quanto previsto all’articolo 46, comma 1, lettera b), nonché in forza di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera l), del D.lgs n. 148/2015, “le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”, ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico. La questione non è di poco conto anche se, a una prima lettura, sembrava più impattante. L’articolo 3 comprende infatti categorie importanti di imprese: per restare in ambito cooperativo segnaliamo quelle dello spettacolo, della pesca e del facchinaggio. La circolare precisa che l’esclusione riguarda soltanto il Titolo I del Dlgs 148/2015 (Cigo e Cigs). Queste imprese saranno quindi soggette a Fis o Fondi bilaterali, ma non a Cigs. Si tratta di una contraddizione rispetto al principio universalistico della norma. Di fatto tutte le imprese, al superamento della soglia dimensionale, accedono alla Cigs fatta eccezione per queste. Il messaggio 637/2022 che forniva i primi commenti sulla riforma così affermava: Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS). L’Istituto ha liquidato con poche righe il tema senza esplicitare le conseguenze dell’interpretazione e senza approfondire la tipologia delle imprese interessate. Considerato lo slittamento di un mese nell’applicazione dei contenuti della circolare, forse l’Inps interverrà ulteriormente. Occorre dire che per molti datori di lavoro al pagamento del contributo Cigs non corrisponde la reale fruizione della prestazione. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS) Sul punto non vi sono particolari novità. Fondi di solidarietà bilaterali Come sappiamo la normativa è stata modificata ampliando la platea dei destinatari ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro con almeno 1 dipendente. Questi datori di lavoro non sono soggetti a Cigs.
La circolare fornisce l’elenco dei Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, i cui relativi decreti interministeriali prevedono il configurarsi dell’obbligo contributivo al raggiungimento di un determinato requisito dimensionale maggiore di uno, e che, pertanto, come sopra richiamato, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. Fondo di Integrazione Salariale (FIS) La copertura del Fis è stata estesa ai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non destinatari della Cigo e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige. Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento scatta anche la copertura Cigs. Si evidenzia, infine, che il FIS, anche nel nuovo impianto normativo, mantiene la propria funzione “residuale”, continuando a rappresentare l’unico modello di Fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La misura della contribuzione ordinaria Dall’1-1-2022 il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. La soglia dimensionale continuerà a essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati. L’aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022 Come noto, per il 2022 è stata prevista la riduzione delle aliquote del contributo Fis. • per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%); • per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%); • per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%); • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%). Il contributo addizionale Il contributo addizionale, sia per Cigo che per Cigs, non è stato modificato ed è pari: • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; • al 12%, da 53 a 104 settimane fruite; • al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile). L’addizionale Fis è del 4% della retribuzione persa ai sensi. Periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022 L’istituto ha poi fornito dettagliate istruzioni sulle modalità di recupero dei contributi relativi ai periodi pregressi gennaio-giugno 2022.
Francesco Agresti