Risultati della ricerca

Il prestito sociale nelle società cooperative

martedì 30 settembre 2025

Il prestito sociale nelle società cooperative

Il prestito sociale in cooperativa è, giuridicamente, un contratto atipico e consiste in un deposito di denaro in un “conto” intestato al socio nel quale il socio medesimo o un suo delegato, possono effettuare versamenti e prelievi senza particolari procedure, se non quelle definite dal Regolamento Prestito Soci. Le operazioni effettuate vengono annotate su un libretto nominativo del socio (esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972) oppure su una scheda contabile tenuta dalla cooperativa oppure su tessera magnetica simile al Bancomat e su di essa non si applicano commissioni.

Il rapporto di prestito sociale presuppone nel sottoscrittore la qualità di socio della cooperativa. Nel caso di scioglimento del rapporto sociale, per qualsiasi causa ciò si verifichi (recesso, esclusione o morte del socio), il prestito sociale si estingue con conseguente obbligo di rimborso a carico della cooperativa, a prescindere dall’eventuale esistenza di un vincolo temporale.

Il prestito sociale può essere effettuato sia dai soci cooperatori e sia dai i soci sovventori.

Al riguardo, con Risoluzione n. 62/E del 10/05/2001, l’Agenzia delle Entrate si è chiaramente pronunciata in ordine all’applicabilità della ritenuta fiscale, a titolo d’imposta, anche sui prestiti sociali raccolti dalle società cooperative e loro consorzi presso i soci sovventori.

I movimenti finanziari inerenti al prestito sociale sono soggetti alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e, conseguentemente, anche ai limiti massimi per il trasferimento di denaro contante, disposti dall’art. 49 della stessa.

Ciò significa che i versamenti e prelevamenti ad esso connessi possono essere eseguiti in denaro contante fino all’importo di euro 4.999,99, mentre per importi superiori devono essere effettuati con modalità tracciabili (assegno, bonifico, carte di debito o di credito, ecc..).

Poiché il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) non ha ancora regolamentato le nuove disposizioni introdotte dai commi 240 e 241 dell’articolo 1 dalla legge 205/2017 è in vigore solo la norma prevista dal comma 238 dell’art. 1 che impone di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto sociale e quella prevista dal comma 239 che equipara il diritto di rimborso dei prestiti sociali agli altri debiti della cooperativa in quanto ha espressamente escluso l’applicazione alle cooperative della postergazione prevista per i finanziamenti concessi dai soci alla società a responsabilità limitata disponendo che “L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale”.

Le disposizioni introdotte dai commi 240 e 241, con i relativi periodi transitori, troveranno applicazione solo dopo la promulgazione della delibera CICR.

Conseguentemente le condizioni previste per l’istituzione del finanziamento da soci sono le seguenti:

  • obbligo di previsione statutaria della possibilità di effettuare la raccolta di risparmio presso i soci. Si ritiene sufficiente una generica previsione che consenta l’esercizio della relativa attività e si sconsiglia il rinvio esplicito alla normativa di riferimento che può mutare nel tempo;
  • obbligo di redazione del regolamento. Il regolamento, predisposto dall’Organo Amministrativo, ed approvato dall’Assemblea dei soci con le maggioranze dell’assemblea ordinaria (non trattandosi di materie attinente allo svolgimento di attività mutualistica, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 2521 c.c. a proposito dei regolamenti che devono essere approvati con le maggioranze dell’assemblea straordinaria), dovrà contenere, secondo quanto disposto nella circolare della Banca d’Italia:
    • tutte le regole di svolgimento dell’attività di raccolta;
    • l’espressa limitazione della raccolta ai soli soci;
    • l’esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività riservata;
    • i limiti, le modalità ed i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia più avanti descritta.

Il regolamento può dettare una disciplina completa del prestito sociale oppure rinviare taluni aspetti a successive delibere del Consiglio di amministrazione. Soprattutto con riferimento alla determinazione del tasso di interesse, è frequente che la competenza sia affidata al Consiglio di amministrazione (salva la previsione di adeguate forme di pubblicità in favore dei soci) per evitare l’eccessiva rigidità di una previsione regolamentare che, per sua natura, è destinata a durare nel tempo.

Qualora il regolamento rinvii a successive delibere del Consiglio di amministrazione per la disciplina di taluni aspetti della raccolta del risparmio tra i soci è necessario prevedere adeguate forme di pubblicità affinché i soci siano messi nella condizione di conoscere tempestivamente e preventivamente le condizioni di accesso al prestito;

  • divieto di effettuare “raccolta a vista”, attività che rimane riservata solo alle banche. Per evitare che il divieto possa essere aggirato, dopo aver definito che la raccolta è “a vista” se può essere rimborsata, su richiesta del depositante, in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore, viene specificato che, anche in caso di preavviso pari o superiore a 24 ore, la raccolta deve essere ritenuta comunque “a vista” se il soggetto che raccoglie fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso;
  • divieto di effettuare ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

Tale vincolo non riguarda l'ipotesi di fondi utilizzati dai soci per acquistare beni e servizi della cooperativa: le cooperative (non finanziarie) possono pertanto collegare alla raccolta di fondi l'emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci per acquisire beni e servizi offerti dalle medesime cooperative;

  • obbligo di impiegare il finanziamento dei soci solo in operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali. L’attività di raccolta di finanziamento presso i soci dovrà quindi avere una funzione meramente accessoria e strumentale rispetto all’ attività istituzionale della cooperativa. Gli amministratori sono quindi vincolati a gestire la società entro il perimetro dell’oggetto sociale, con i conseguenti obblighi di vigilanza a carico dell’organo di controllo, laddove costituito, e già questo dovrebbe offrire adeguate rassicurazioni a che l’impiego delle risorse raccolte attraverso il prestito sociale non sia destinato a finalità estranee al conseguimento dell’oggetto sociale. A rafforzare tale presidio è intervenuto il Legislatore che ha disposto l’integrazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con la previsione secondo cui la vigilanza deve “accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale».

Le suddette disposizioni riguardano tutte le cooperative indipendentemente dal numero dei soci.

Le società cooperative con più di 50 soci possono effettuare la raccolta di risparmio presso i propri soci purché l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio.

Il limite del triplo può essere elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

  1. il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30% da “garanzia personale o garanzia reale finanziaria” rilasciata da soggetti vigilati;

                   oppure

  1. la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche richiamate nella circolare della Banca d’Italia.

Il patrimonio di riferimento, ai fini del calcolo del triplo o del quintuplo, è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato ed è costituito dall’ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili. Sono disponibile anche le riserve che, in base a norma di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.

Per le società che devono redigere il bilancio consolidato a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 127/91, il valore del patrimonio da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dal bilancio consolidato. Se la società è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, a norma dell’art. 27 del D.Lgs. 127/91, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società controllate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella nota integrativa del bilancio.

Il mancato rispetto dei suesposti limiti patrimoniali è sanzionato penalmente dalle norme sull’abusivismo bancario (artt. 130 e 131 del TUB).

Non costituisce raccolta del risparmio presso i soci, e quindi non è soggetto al rispetto delle disposizioni in commento, il finanziamento ottenuto occasionalmente dalla cooperativa sulla base di trattative personalizzate con singoli soci.

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 2028 del codice civile impone agli amministratori di adottare assetti adeguati anche al fine di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di crisi e di salvaguardare la continuità aziendale.

Dal punto di vista organizzativo e procedurale, quindi, la cooperativa deve adottare procedure interne idonee ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni normative che disciplinano l’emissione dei prestiti sociali, garantendo il controllo preventivo dei limiti previsti e assicurando la corretta osservanza delle prescrizioni di legge in materia.

Per quanto concerne la rilevazione tempestiva di situazioni di crisi e la salvaguardia della continuità aziendale, occorre premettere che il prestito sociale, pur rappresentando uno strumento di finanziamento la cui controparte è necessariamente costituita dai soci della cooperativa, assume a tutti gli effetti la natura di capitale di debito della società. Di conseguenza, deve essere iscritto nel passivo dello stato patrimoniale, alla voce D.3. “Debiti verso soci per finanziamenti”, concorrendo così alla determinazione dell’indebitamento complessivo della cooperativa e incidendo sugli equilibri patrimoniali e finanziari che gli amministratori sono tenuti a monitorare in ottica di continuità aziendale e prevenzione della crisi.

Da tener presente che il debito derivante dal prestito sociale confluisce a pieno titolo nella Posizione Finanziaria Netta (PFN) della cooperativa, in quanto passività soggetta a obbligo rimborso. Ai fini di una corretta valutazione della sostenibilità finanziaria e della stima dei flussi di cassa prospettici occorre procedere a una adeguata classificazione temporale del prestito sociale, distinguendo tra quota di competenza della posizione finanziaria a breve termine (convenzionalmente con scadenza entro l’esercizio successivo) e quota di competenza della posizione finanziaria a medio/lungo termine (convenzionalmente con scadenza oltre l’esercizio successivo).

Qualora la scadenza del prestito sociale sia definita contrattualmente tra la cooperativa e i soci, la suddivisione del debito tra quota a breve termine e quota a medio/lungo termine risulta agevole, in quanto basata su un elemento oggettivo e certo, ossia la previsione contenuta nel contratto di prestito. In tali casi, la classificazione temporale potrà quindi riflettere fedelmente le scadenze pattuite, garantendo una rappresentazione corretta della posizione finanziaria netta e una stima attendibile dei flussi di cassa prospettici.

Quando la scadenza del prestito sociale non è stabilita in sede contrattuale o regolamentare si incontrano significative difficoltà nella pianificazione e nel monitoraggio dei flussi di cassa prospettici, dal momento che l’elevata variabilità e l’eventuale concentrazione delle richieste di rimborso possono incidere in modo rilevante sulla liquidità aziendale e sulla gestione della posizione finanziaria netta.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) aveva evidenziato che il prestito sociale, pur caratterizzato da una potenziale variabilità nel breve periodo, non deve essere automaticamente classificato come finanziamento a breve termine. Nelle linee guida per il calcolo del DSCR a sei mesi – indice oggi superato dall’evoluzione normativa del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ma le cui indicazioni restano comunque utili per la corretta pianificazione temporale del debito derivante da prestito sociale – il CNDCEC raccomandava di stimare i flussi di versamenti e rimborsi del prestito sociale facendo riferimento alle movimentazioni storiche degli ultimi tre esercizi.

Ne consegue che classificare l’intero debito da prestito sociale esclusivamente tra le passività a breve termine, basandosi unicamente su una valutazione giuridico-formale e sulla astratta esigibilità del rimborso, potrebbe condurre a una rappresentazione non fedele della reale dinamica finanziaria della cooperativa, in quanto non terrebbe conto di elementi sostanziali quali la stabilità storica della raccolta, l’elevato grado di frazionamento tra i soci e la ridotta probabilità di richieste simultanee di restituzione; tutti elementi che, invece, devono essere adeguatamente ponderati ai fini di una corretta pianificazione finanziaria in tali contesti, così da assicurare una rappresentazione più veritiera della capacità della cooperativa di far fronte ai propri impegni e di preservare l’equilibrio economico-patrimoniale nel medio e lungo periodo.

Nell’ambito di cooperative caratterizzate da un’ampia e frazionata base sociale, da numerosi soci prestatori, ovvero da un importo elevato del prestito sociale, sia in termini assoluti, che relativi (rispetto all’ammontare del capitale sociale), potrebbe risultare opportuno arricchire il cruscotto di controllo aziendale con specifici indicatori di monitoraggio del prestito sociale.

Un primo indicatore dovrebbe misurare l’ammontare medio del prestito sottoscritto da ciascun socio, muovendo dal presupposto che una raccolta maggiormente distribuita tra un elevato numero di soci riduce la probabilità di richieste di rimborso simultanee e di conseguenti tensioni di liquidità.

Un secondo indicatore, invece, dovrebbe essere finalizzato a rilevare il livello di fiducia dei soci nella solvibilità finanziaria della cooperativa. Tale indicatore può avere carattere quantitativo (prospetto riportante importi e date dei flussi di cassa collegati al prestito sociale), o qualitativo (valutazione del grado di fiducia dei prestatori nei confronti della cooperativa).

Occorre riportare in Nota Integrativa al bilancio e nelle relazioni semestrali almeno le seguenti informazioni:

  • l'ammontare dei prestiti sociali alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
  • qualora la cooperativa raccolga prestiti dai propri soci per un ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
  • il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
  • ove non sia redatto il bilancio consolidato (casi di esonero previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 127/91) un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società controllate;
  • un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato. Per favorire la comprensione dell’informazione, l’indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: “Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuta alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della cooperativa.”

Le micro imprese (art. 2435-ter c.c.), costituite sotto forma di società cooperativa, che dalla chiusura dei bilanci che iniziano successivamente al 1° gennaio 2016 possono non redigere la nota integrativa e la relazione sulla gestione, qualora abbiano più di 50 soci, dovranno inserire le informazioni sopra descritte in calce al bilancio, unitamente alle indicazioni richieste dagli artt. 2512 e 2513 (condizioni di prevalenza), dall’art. 2545 (gestione mutualistica) e dall’art. 2528 (ammissione soci).

Si ricorda infine che la raccolta di finanziamenti presso i soci con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari non è consentita alle società cooperative che svolgono l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

  Francesco Agresti

Riproduzione riservata ©
10