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Fisco, tutto quello che c'è da sapere su saldo '22 e acconto '23

lunedì 17 luglio 2023

Fisco, tutto quello che c'è da sapere su saldo '22 e acconto '23

SALDO 2022 E ACCONTO IMPOSTE 2023: DETERMINAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

 

  1. termini di versamento delle imposte

 

L’art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, disciplina i termini ordinari per effettuare il versamento del saldo e dell’acconto delle imposte IRES, IRPEF, IRAP e IVA, che come noto cade il 30 giugno 2023 (l’ultimo giorno del 6 mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Inoltre, è prevista la possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria (30 luglio), con maggiorazione dello 0,4% (a titolo di interesse). Quest’anno, poiché il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine ultimo per effettuare i versamenti con maggiorazione dello 0,40% slitta al 31 luglio 2023.

 

ATTENZIONE!

Si ricorda che con il D.L. n. 61/2023 (c.d. “Decreto Alluvioni”) è stata prevista a favore dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori alluvionati delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (individuati nell’allegato 1 del decreto) la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.05.2023 - 31.08.2023.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20/11/2023.

La sospensione riguarda anche ai versamenti del saldo e primo acconto IRES e IRAP nonché il saldo IVA (rate in scadenza nel citato periodo ovvero il versamento differito al 30.06 / 31.07).

 

ATTENZIONE!

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 98 del 14/06/2023, ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30/06/2023:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

 

La norma di proroga sarà inserita nella legge di conversione del D.L. 51/2023, approvato ma in corso di pubblicazione in G.U..

 

1.1 Soggetti IRES: saldo IRES e IRAP

Il saldo dell’IRES e dell’IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES (tra cui le società cooperative) andrà effettuato nei seguenti termini:

  • Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (30 giugno 2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
  • Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 120 gg dalla chiusura dell’esercizio. È questo il caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall’art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a 180 giorni per particolari esigenze).

In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad esempio 30 luglio 2023).

Se si differisce a 180 gg ed entro tale data non si approva il bilancio: in tale circostanza, poiché il 30 luglio cade di domenica, l’adempimento slitta al 31 luglio 2023;

  • Entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse: 30 luglio 2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che cade di domenica e, pertanto, il termine slitta al 31 luglio 2023.

 

Società con esercizio non coincidente con l’anno solare

Particolare attenzione andrà posta per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare o per le società poste in liquidazione.

Ad esempio: una società cooperativa con chiusura dell’esercizio al 30/11/2022, con termine statutario per approvazione 30/03/2023 (120 giorni) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 15/04/2023, dovrà versare le imposte entro il 31/05/2023 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11), ovvero entro il 30/06/2023, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

 

1.2 Saldo Iva

Il versamento del saldo IVA 2023 (periodo 2022) poteva essere effettuato entro il 16 marzo 2023.

I contribuenti IVA che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva entro tale data, possono eseguirlo, alternativamente:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2023,
  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, maggiorando la somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni orizzontali) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (Ris. Ag. Entrate n. 73/E del 20/06/2017)
  • rateizzare dal 30 giugno 2023 (oppure dal 31 luglio 2023), maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2023 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

 

Come precisato dalle Istruzioni al Modello IVA/2023, in caso di rateizzazione, le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 31 luglio 2023.

In questo ultimo caso, qualora il contribuente effettui il versamento entro il 31 luglio 2023, l’importo determinato alla data del 30 giugno (maggiorato dell’1,6%), deve essere aumentato ulteriormente dalla maggiorazione dello 0,40%.

Si ricorda inoltre che i contribuenti Iva trimestrali che versano il saldo dell’Iva alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alle imposte sui redditi devono pagare, sull’importo dell’Iva derivante dal conguaglio annuale, gli interessi nella misura dell’1% e la maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento di tale versamento.

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata soltanto nel caso in cui l’importo a debito superi euro 10,33 (euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

1.3 Acconti IRES, IRPEF E IRAP

La percentuale dell’acconto dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IRAP è fissata nella misura del 100%.

I versamenti di acconto di IRPEF, IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro (art. 17, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

In tale ultimo caso l’acconto si versa in un’unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre e ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti diversi).

 

Nel caso in cui l’importo dell’acconto superi questa somma:

  • il 40% dell’acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale prima rata di acconto può essere versata entro il 30° giorno successivo ai termini ordinari di scadenza maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata, che per i soggetti IRPEF e per i soggetti IRES il cui esercizio chiude al 31 dicembre, è il 30 novembre, mentre per i soggetti IRES con esercizio diverso dall’anno solare coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

 

1.5 Rateizzazione delle imposte

I contribuenti possono scegliere di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte, in un numero massimo di sei rate, calcolando, a partire dalla seconda rata, gli interessi che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi dovuti a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES, IRPEF e IRAP, ovvero a titolo di acconto IVA, da versare, rispettivamente, nei mesi di novembre e dicembre.

 

Contribuenti diversi dalle persone fisiche (tra cui le cooperative): pagamento prima rata entro il 30 giugno 2023 o 31 luglio 2023.

  • Versamento della 1a rata entro il 30 giugno 2023

 

Rata

Scadenza

% Interessi

1a

30/06/2023

0

2a

17/07/2023

0,18

3a

21/08/2023

0,51

4a

18/09/2023

0,84

5a

16/10/2023

1,17

6a

16/11/2023

1,50

 

  • Versamento della 1a rata entro il 31 luglio 2023

 

Rata

Scadenza

% Interessi

1a

31/07/2023

0

2a

21/08/2023

0,18

3a

18/09/2023

0,51

4a

16/10/2023

0,84

5a

16/11/2023

1,17

 

Nel caso in cui il contribuente versi la prima rata entro il 31 luglio, occorre maggiorare l’importo del debito da rateizzare dello 0,40% e, successivamente, suddividere l’importo per il numero delle rate.

Si ricorda che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese (quest’anno entro il 21 agosto), senza alcuna maggiorazione.

 

  1. DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

Si evidenziano di seguito le modalità di determinazione dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IRAP.

 

2.1         Acconto IRES

Per verificare se è dovuto l’acconto IRES per l’anno 2023, si deve controllare l'importo risultante dal rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Modello Redditi 2023 – Società di Capitali.

 

Se l’importo indicato nel rigo RN17:

  • Non supera € 20,66                       L’acconto NON è dovuto.
  • Supera € 20,66                               E’ dovuto l’acconto nella misura del 100%, entro il 30 novembre.

 

Se l’importo dell’acconto (ossia il 100% del rigo RN17):

 

 

  • Non supera € 257,52 e quindi il rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” RN17 del periodo d’imposta 2022 (Modello Redditi 2023) sia risultato inferiore ad € 257,50 e l’importo della 1° rata risulta inferiore ad € 103,00

 

  • L’acconto si versa in un'unica soluzione al

30 novembre 2023.

 

  • Supera € 257,52 e quindi il rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” RN17 del periodo d’imposta 2022 (Modello Redditi 2023) sia risultato superiore ad € 257,50 e l’importo della 1° rata supera € 103,00, l’acconto si versa in due rate:

 

(Contribuenti NON soggetti ad ISA)

  • La prima, nella misura del 40%, entro il termine per il versamento del saldo 2022;
  • La seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre 2023.

 

(Contribuenti soggetti ISA)

  • La prima, nella misura del 50%, entro il termine per il versamento del saldo 2022;

La seconda, nella misura del 50%, entro il 30 novembre 2023.

 

2.2         Acconto IRAP

 

Il versamento dell'acconto IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per il versamento in acconto delle imposte sui redditi, in base all’art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 446/1997 e quindi con il metodo storico o con quello previsionale.

L’importo da considerare per calcolare la misura dell'acconto, pertanto, è quello indicato al rigo IR21 (“Totale imposta”) del Modello IRAP 2023.

Anche per l’IRAP valgono i limiti minimi (€ 51,65 per i soggetti IRPEF ed € 20,66 per quelli IRES) entro i quali l’acconto non è dovuto.

 

Se l’importo dell’acconto:

  • Non supera € 257,52 e quindi l’importo della 1° rata risulta inferiore a € 103,00

 

  • L’acconto si versa in unica soluzione al 30 novembre 2023;

 

 

 

  • Supera € 257,52 e quindi l’importo della 1° rata risulta superiore a € 103,00, l’acconto si versa in due rate:

(Contribuenti NON soggetti ad ISA)

  • La prima, nella misura del 40%, entro il termine per il versamento del saldo 2022;
  • La seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre 2023.

 

(Contribuenti soggetti ISA)

  • La prima, nella misura del 50%, entro il termine per il versamento del saldo 2022;
  • La seconda, nella misura del 50%, entro il 30 novembre 2023.

 

 

2.3         Ricalcolo dell’acconto con il metodo previsionale

Oltre al metodo cosiddetto “storico”, sopra illustrato, è possibile determinare gli acconti IRPEF, IRES ed IRAP utilizzando il metodo “previsionale”, che consiste nel calcolare gli acconti stessi sulla base della minore imposta che si presume risulterà dovuta per l’anno in corso (ossia, per l’anno 2023, nel caso di soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare).

L’opportunità di tale scelta interessa soprattutto quei contribuenti che, con ragionevole certezza, prevedono di corrispondere imposte inferiori a quelle dell’esercizio precedente, per effetto, ad esempio, di minori redditi percepiti rispetto all’anno precedente o di maggiori oneri sostenuti.

Al riguardo, occorre ricordare che, al fine di ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale, il reddito imponibile relativo al 2022 deve essere determinato in base alle norme tributarie vigenti per il 2022, tenendo conto delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.

Tuttavia, si deve ricordare che se l'acconto così determinato dovesse essere inferiore al 100% delle imposte IRES e IRAP (per i soggetti IRES) e al 100% delle imposte IRPEF e IRAP (per i soggetti IRPEF) che risulteranno dovute a consuntivo per l’anno in corso, il contribuente sarà tenuto al pagamento della sanzione amministrativa del 30% prevista in caso di minor versamento rispetto a quanto dovuto.

Di conseguenza, al fine di evitare le sanzioni suddette, nel caso in cui non si abbiano a disposizione dati certi che confermino un minor imponibile, è comunque sempre opportuno corrispondere l’acconto in base al metodo storico.

 

  1.  MODALITA’ DI VERSAMENTO

 

Per quanto attiene alle modalità di compilazione del modello F24, ai fini del versamento del saldo e della prima rata di acconto, si ricorda che:

 

  • Nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di imposta “2022”, per il saldo, e l’anno d’imposta “2023” con riferimento agli acconti, per tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, si deve barrare la casella “anno d’imposta non coincidente con anno solare” e deve essere indicato come periodo di riferimento il primo dei due anni (C.M. 83/E del 27/04/2000);
  • Le somme dovute a titolo di saldo devono essere arrotondate all’unità di euro, mentre le somme dovute a titolo di acconto, ovvero a seguito di rateizzazione, devono essere arrotondate al centesimo di euro;
  • Per il pagamento dell’IRAP, va indicato anche il codice della Regione a cui il versamento è diretto;
  • L’eventuale maggiorazione dello 0,40% deve essere aggiunta all’importo dell’imposta cui si riferisce e versata assieme ad essa.

 

  1.  SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

Nell’ipotesi in cui i versamenti eseguiti a titolo di saldo o di acconto risultino omessi, insufficienti, ovvero tardivi, sono dovute la sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative, in misura pari al 30% dell’importo non versato, versato in misura insufficiente o tardivamente e, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, in misura pari al 15% del suddetto importo (art. 13, D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, così come modificato dall’art. 15, co. 1, lett. o), D.Lgs. 24/09/2015, n. 158, con effetto dal 1° gennaio 2016).

 

È tuttavia possibile sanare dette irregolarità con la procedura del ravvedimento operoso.

In tal caso, il contribuente può provvedere al versamento degli importi dovuti – anche qualora le irregolarità siano già state contestate o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche - avvalendosi delle sanzioni in misura ridotta, previste dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997 (così come modificato dall’art. 1, comma 637, Legge 190/2014).

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione del 30% è ridotta alla metà (ulteriormente ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo per i versamenti eseguiti con ritardo non superiore a 15 giorni).

 

Questa la tabella di sintesi per il ravvedimento operoso:

  • 1/10 di 1/15 del 15% (0,1%) per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro quattordici giorni dal termine previsto per il pagamento del tributo (c.d. ravvedimento sprint);
  • a 1/10 del 15% (1,5%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito tra il 15° ed il 30° giorno successivo al termine previsto per il pagamento del tributo;
  • a 1/9 del 15% (1,66%), se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine previsto per il pagamento del tributo;
  • a 1/8 del 30% (3,75%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a 1/7 del 30% (4,29%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa;
  • a 1/6 del 30% (5%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a 1/5 del 30% (6%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.

 

Al riguardo, si ricorda che l’importo dovuto a titolo di sanzione deve essere versato utilizzando specifici codici tributo. Gli importi non versati, versati in misura insufficiente o tardivamente, vanno inoltre maggiorati degli interessi nella misura dello 5% annuo dal 01.01.2023 (D.M. n. 297 del 13 Dicembre 2022), da calcolarsi a decorrere dal termine originario di versamento.

 

  Francesco Agresti

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