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Esperto Cooperativo, obbligo di nomina dell'organo di revisione nelle cooperative

giovedì 30 marzo 2023

Esperto Cooperativo, obbligo di nomina dell'organo di revisione nelle cooperative

 

Il Codice della Crisi d’Impresa prima (D.Lgs. 14/2019), e il decreto “Sblocca Cantieri” poi (D.L. 32/2019, conv. da L. 55/2019), sono intervenuti sui casi al ricorrere dei quali la società a responsabilità limitata è tenuta alla nomina di un organo di controllo o di un revisore legale: infatti, ai sensi del nuovo articolo 2477, comma 2, lett. c), del Codice Civile, tale nomina è obbligatoria al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

· attivo patrimoniale: €. 4.000.000;

· ricavi delle vendite e delle prestazioni: €. 4.000.000;

· dipendenti occupati in media nell’esercizio: 20 unità.

Per quanto attiene al calcolo dei dipendenti occupati in media nell’esercizio, si evidenzia che, in assenza di una disciplina ad hoc atta a regolamentare i parametri di cui tenere conto ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisione legale, occorre fare riferimento al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, il quale individua le modalità di calcolo del numero di dipendenti occupati in media ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive in funzione delle dimensioni dell’impresa ed al D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, il quale è stato emanato ai fini della disciplina organica dei contratti di lavoro e contiene i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.

Le disposizioni delle suddette normative risultano omogenee e si integrano tra loro prevedendo un medesimo criterio di calcolo dei dipendenti, che viene individuato negli “ULA” (Unità Lavorative Anno), ossia in un valore medio corrispondente alla forza lavoro aziendale utilizzata nell’esercizio. Il dato si ottiene sommando al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentati da frazioni di ULA. Non vanno conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Solitamente il dato ULA viene fornito dagli uffici paghe, ovvero dal consulente del lavoro, in quanto è ottenuto sulla base dei cedolini paga.

Unioncamere, con Nota del 07/12/2019, che si ritiene tuttora valida ed applicabile, considera decisive le informazioni sul numero dei dipendenti fornite nel bilancio (in Nota Integrativa) e, in subordine, nel caso in cui esse non siano ivi presenti, i dati elaborati dall’INPS (retraibili automaticamente dai Flussi Uniemens), trattandosi in entrambi i casi di valori “ufficiali”.

 

Pertanto, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore legale sopravviene allorquando, per 2 esercizi consecutivi, la società superi uno dei tre parametri suelencati, a prescindere al fatto che si tratti del medesimo tipo di parametro o meno.

Ciò significa che, se, ad esempio, nell’esercizio X-1 viene superato il numero di 20 dipendenti e nell’esercizio X il valore di euro 4.000.000 dei Ricavi, la società dovrà ottemperare a tale obbligo in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio X.

L’obbligo cessa se, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti sopra indicati.

Poiché la disciplina dei controlli nelle società cooperative (contenuta nell’articolo 2543 del codice civile) - applicabile a tutte le cooperative, indipendentemente dal modello S.p.a. o S.r.l. adottato - rinvia direttamente all’articolo 2477 del codice civile per quanto attiene ai presupposti in presenza dei quali sorge l’obbligo della nomina dell’organo di controllo/revisore legale, le modifiche normative apportate a tale norma hanno determinato immediati riflessi anche sulla nomina dell’organo di controllo nelle società cooperative.

 

Si ricorda a questo proposito che, in forza dell’articolo 2519 del codice civile, alle cooperative di tipo S.p.a. si applica la disciplina dei controlli prevista per le S.p.a., mentre alle cooperative di tipo S.r.l. si applica la disciplina dei controlli prevista per le S.r.l., e ciò vale tanto per la tipologia di controlli da attivare (controllo legale interno + revisione legale dei conti, ovvero sola revisione legale dei conti) quanto per la forma e la composizione dell’organo di controllo nominato (monocratico o collegiale).

Ai casi di superamento dei limiti dimensionali sopra richiamati, si aggiungono i casi di obbligatoria nomina dell’organo di controllo già previsti dalla precedente disciplina (in base al combinato disposto degli articoli 2477 e 2543 del codice civile):

 

· la società emette strumenti finanziari non partecipativi (articolo 2543 del codice civile).

Si considerano “strumenti finanziari non partecipativi”: le obbligazioni (articolo 2410 e seguenti del codice civile) e gli strumenti finanziari che non attribuiscono la qualità di “socio finanziatore/sovventore”. La qualifica degli strumenti finanziari ibridi (articolo 2346, comma 6, del codice civile) dipende dal contenuto dei diritti riconosciuti al possessore;

· la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (articolo 2477, comma 2, lettera a), del codice civile). Secondo l’articolo 25 del D.Lgs n. 127/1991 sono tenute al bilancio consolidato le società cooperative che controllano, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;

· la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (articolo 2477, comma 2, lettera b), del codice civile).

Rimane infine ferma la facoltà per le società cooperative, indipendentemente dal modello di governance adottato, di prevedere la nomina dell’organo di controllo anche al di fuori dei casi di obbligo, purché lo statuto contenga un’espressa previsione in tal senso.

Si riassumono qui di seguito le opzioni a disposizione delle cooperative, a seconda che adottino, rispettivamente, il modello di governance S.p.a. e quello S.r.l..

La cooperativa che adotta il modello S.p.a.:

· deve sempre prevedere la revisione legale dei conti (a prescindere dal ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 2477 e dall’articolo 2543 del codice civile per la nomina dell’organo di controllo), attribuendo il relativo incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile;

· deve prevedere la nomina del collegio sindacale, al ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 2477 e dall’articolo 2543 del codice civile.

Le cooperative modello S.p.a. sono obbligate a nominare un organo di controllo collegiale, ossia il collegio sindacale.

Qualora i sindaci siano tutti revisori iscritti nell’apposito registro, al collegio sindacale, se lo prevede lo statuto, potrà anche essere affidata la revisione legale dei conti.

 

La cooperativa che adotta il modello S.r.l., al ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 2477 e dall’articolo 2543 del codice civile, potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

· nominare un sindaco unico o un collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);

· nominare un sindaco unico o un collegio sindacale, con conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o società di revisione;

· conferire l’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o una società di revisione.

Infatti, come sottolineato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio d’Impresa n. 113 del 2012 la disciplina dell’articolo 2477 del codice civile per le società a responsabilità limitata, si applica anche alle società cooperative modello S.r.l., con specifico riguardo alla possibilità:

· di nominare un organo di controllo interno in composizione monocratica (sindaco unico), in alternativa al collegio sindacale;

· di scegliere quale tipologia di controllo attivare, se la sola revisione legale dei conti oppure la revisione legale dei conti unitamente al controllo interno.

Relativamente alla possibilità di nominare un sindaco unico, qualora lo statuto non lo preveda espressamente, il Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che, se lo statuto ante riforma 2012 conteneva un generico rinvio alla precedente formulazione dell’articolo 2477 del codice civile, tale rinvio poteva considerarsi automaticamente aggiornato alla nuova formulazione dell’articolo 2477 del codice civile ivi inclusa la possibilità di nominare il sindaco unico.

Coerente con questa impostazione anche il Mise, con parere 18/06/2012 n. 0139507, ha escluso la necessità di modifica statutaria nel caso in cui lo statuto faccia un mero rinvio all’articolo 2477 del codice civile.

 

Qualora invece lo statuto preveda espressamente la sola nomina di un organo di controllo collegiale, non è possibile la nomina dell’organo di controllo monocratico. In questo caso l’organo di controllo dovrà essere composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

È legittimo il cumulo delle funzioni di controllo e di revisione legale in capo al collegio sindacale (o al sindaco unico), purché detto cumulo sia previsto in statuto (e la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato). Si ricorda a questo riguardo che, nell’ipotesi in cui all’organo di controllo (in composizione collegiale o monocratica) siano attribuite anche le funzioni di revisione legale, non è ammissibile che l’organo nominato si dimetta dal solo incarico di revisione legale mantenendo quello di controllo di legalità, o viceversa (Massima N. I.D.9 - 1° Pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie).

 

Come espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 124 del 3 aprile 2012 sono legittime le clausole statutarie che rimettono ai soci, al momento della nomina, la scelta:

· sulla composizione monocratica o collegiale dell’organo di controllo;

· sull’affidamento delle funzioni di controllo e revisione legale al medesimo organo, oppure a soggetti diversi (funzione di controllo interno a sindaco unico o collegio sindacale e funzione di revisione ad un revisore, persona fisica o società di revisione.

Qualora lo statuto nulla preveda a proposito dell’organo di controllo, si ritiene che in base alla formulazione dell’articolo 2477 del codice civile sia la funzione di controllo di gestione (ex articolo 2403 del codice civile) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex articolo 14 d.lgs. 39/2010) siano attribuite ad un unico organo monocratico (così Consiglio notarile di Milano massima n. 124 del 3 aprile 2012).

 

A prescindere dal silenzio dello statuto al riguardo o anche in presenza di eventuali diverse previsioni, nel caso di nomina del sindaco unico che svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, il componente deve essere scelto tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Nei casi invece in cui già esista un soggetto incaricato della revisione legale dei conti si ritiene che il sindaco unico possa essere anche scelto tra i soggetti iscritti negli albi professionali dei commercialisti, degli avvocati, dei consulenti del lavoro ovvero tra i professori universitari di ruolo.

Qualora la cooperativa scelga di adempiere all’obbligo di nomina dell’organo di controllo nominando un sindaco unico, occorre tener presente quanto segue:

· stante l’assenza della forma collegiale dell’organo di controllo, non possono trovare applicazioni le norme in materia di S.p.a. che presuppongono la convocazione di riunioni periodiche nonché quelle procedimentali relative a quorum costituivi e deliberativi;

· il sindaco unico, come evidenziato dalla Norma 2.1 delle Norme di Comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, aggiornamento 2021, provvede a redigere, almeno ogni novanta giorni o nel più breve tempo qualora le circostanze lo richiedano, appositi verbali nei quali dare evidenza dell’attività di vigilanza svolta ed a trascriverli in un libro dei verbali del sindaco unico;

· al ricorrere delle cause di cessazione anticipata dell’organo di controllo l’organo di amministrazione deve, senza indugio, attivarsi affinché i soci provvedano al conferimento dell’incarico di controllo;

· è legittima la clausola statutaria che preveda la nomina di un sindaco supplente; in tal caso, al sindaco cessato in via anticipata, subentra il sindaco supplente.

Il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina è stato oggetto di successivi differimenti, risultando ad oggi fissato - per effetto dell’ultima modifica ad opera dell'articolo 1-bis, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 - alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.

 

Al fine di accertare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo /revisore legale, i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, sui quali cioè verificare l’eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall’articolo 2477 del codice civile sono il 2021 e il 2022.

Il riferimento letterale contenuto nella norma alla “data di approvazione del bilancio” consente di individuare il termine ultimo per l’adempimento nella data in cui si celebra l’assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.

Per quanto riguarda le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare la nomina deve essere effettuata in occasione dell’approvazione del bilancio 2021-2022 senza rinviare all’anno successivo.

Si ritiene infine che, qualora la cooperativa intenda procedere all’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti in assenza di un organo di controllo, la proposta motivata di conferimento dell’incarico di revisione legale spetti all’organo amministrativo.

Qualora la cooperativa, pur essendovi tenuta, non ottemperi all’obbligo di nomina dell’organo di controllo, trova applicazione l’articolo 2477, comma 5, del codice civile, in forza del quale, se l'assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Sul punto Unioncamere ha chiarito con un’apposita nota del 7/12/2019, che, pur a fronte delle mancate nomine, non avrebbe proceduto automaticamente alla segnalazione al tribunale, ritenendo opportuno inviare preventivamente un’apposita comunicazione alle società obbligate, al fine di sensibilizzarle alla necessità di adeguamento.

Assume poi rilievo il Documento emanato dalla Camera di Commercio di Padova in data 11 dicembre 2019, il quale, nel ricordare che gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea al fine di deliberare sulla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022 (pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2631 del codice civile, da 1.032 a 6.197 euro), precisa che, se, per qualsiasi motivo, l’assemblea, pur regolarmente convocata, non delibera in merito alla nomina di un organo di controllo o del revisore, è necessario convocare una nuova assemblea.

Da ultimo il Comitato Triveneto dei Notai ha rilevato che la mancanza di un organo di controllo obbligatorio impedisce l’adozione “con piena efficacia” di tutte quelle delibere che presuppongono un’attività da parte del suddetto organo, tra le quali, evidentemente, deve essere ricompresa anche la delibera di approvazione del bilancio.

  Francesco Agresti

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