L’imprenditore agricolo è così definito dall’articolo 2135 de codice civile, come modificato dal comma uno dell’articolo 1 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 – Orientamento e Modernizzazione del settore agricolo:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
Il secondo comma del medesimo articolo uno del D.Lgs. 228/2001 estende la qualificazione di imprenditore agricolo anche alle cooperative prevedendo che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
In pratica quindi le cooperative agricole sono considerate imprenditori agricoli, o più propriamente società agricole, se operano in una delle seguenti categorie:
- cooperative che assumono direttamente la qualifica di imprenditori agricoli e che quindi operano direttamente nell’esercizio delle attività agricole primarie della coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell’allevamento di animali;
- cooperative destinate a gestire direttamente fasi della produzione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci anche previa manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione degli stessi;
- cooperative operanti come imprese di utenza che forniscono beni e servizi ai soci che svolgono la vera e propria attività agricola.
L’albo delle società cooperative, istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) del 23/06/2004 propone una ripartizione in due sole tipologie che valorizzano lo scambio mutualistico in funzione dell’attività svolta prevedendo, da una parte, le cooperative di lavoro agricolo e, dall’altra, quelle di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento. La Circolare del medesimo Ministero del 06/12/2004 precisa che nelle cooperative di conferimento vengono ricomprese anche le cooperative agricole di servizi ai soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004.
Francesco Agresti