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Esperto Cooperativo: Lavoro, patente a crediti in edilizia, decreto attuativo e circolare INL

giovedì 24 ottobre 2024

Esperto Cooperativo: Lavoro, patente a crediti in edilizia, decreto attuativo e circolare INL

Il Ministero del Lavoro ha finalmente emanato il decreto (n. 132 del 18-9-2024) relativo alla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (GU n. 221 del 20-9-2024 in vigore dall’1-10-2024).

A sua volta, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha diffuso una prima circolare esplicativa (n. 4 del 23-9-2024).

 

La norma è contenuta nell’articolo 29 del Dl 19/2024 che ha modificato l’articolo 27 del Dlgs 81/2008.

Come di consueto ripercorriamo il testo del Dm 132 che, peraltro, in molte parti riprende il testo di legge, integrandolo coi contenuti della circolare Inl.

  1. Requisiti per il rilascio della patente
  2. Destinatari
  3. Presentazione della domanda
  4. Procedura transitoria
  5. Revoca della patente
  6. Contenuto della patente
  7. Provvedimento cautelare di sospensione della patente
  8. Attribuzione dei crediti iniziali e ulteriori
  9. Decurtazione dei crediti
  10. Modalità di recupero dei crediti decurtati
  11. Ulteriori disposizioni - Fusioni e trasformazioni di impresa
  12. Sanzioni

 

 

  1. Requisiti per il rilascio della patente

 

La domanda per ottenere la patente deve essere presentata attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attestando il possesso dei seguenti requisiti:

 

 

Modalità di attestazione dei requisiti

Requisito

autocertificazione articolo 46 Dpr 445/2000.

 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

articolo 47 Dpr 445/2000

a.

iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

b.

 

adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81

c.

possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

 

d.

 

possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente

e.

possesso della certificazione di regolarità fiscale articolo 17bis commi 5 e 6 Dlgs 241/1997

 

f.

 

avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tabella 1

 

Non tutti i requisiti sono richiesti a tutti i soggetti interessati - le lettere d), e) e f) contengono la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

La circolare INL precisa che alcuni requisiti sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione).

Il portale, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

 

  1. Destinatari

 

Sono destinatari del provvedimento i datori di lavoro di cui all’articolo 27 comma 1 del Dlgs 81/2008 che a sua volta rimanda all'articolo 89, comma 1, lettera a) dello stesso decreto che rimanda infine all’allegato numero X:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Sono esclusi dall’obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale[1].

 

Sul punto occorre però una precisazione: l’art. 27 del Dlgs. n. 81/2008 dispone che a decorrere dall’1-1-2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Il Dm richiama, semplicemente, …i soggetti di cui all’articolo 27…

La circolare Inl chiarisce che i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Un’ultima precisazione fornita dalla circolare: sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

 

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di delega scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della Legge n. 12/1979.

Sarà da chiarire se la delega è necessaria anche per gli intermediari professionali. La circolare sembra andare in questa direzione in quanto afferma in modo generico che qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

 

Opportunamente la circolare richiama il disposto di legge in base al quale sono escluse dall’obbligo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

 

  1. Presentazione della domanda

 

L'accesso al portale avverrà con modalità informatiche. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione

 

Come appariva chiaro già dalla lettura del testo di legge, il nocciolo del provvedimento non è tanto il rilascio della patente quanto la decurtazione dei punti. Di fatti la patente è rilasciata e resa disponibile semplicemente all'esito della presentazione della domanda.

 

I soggetti che presentano la domanda devono informare della presentazione stessa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito (cioè della domanda).

 

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione dell’Inl che, con un provvedimento di diniego potrebbe eccepire l’assenza di uno o più requisiti da dichiarare all’atto della domanda.

 

  1. Procedura transitoria

 

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente sarà attivo dall’1-10-2024 (data dalla quale la patente deve essere posseduta).

Per questo motivo dal 23-9-2024 al 31-10-2024 è possibile presentare la domanda, utilizzando il modello allegato alla circolare INL consistente in una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Il soggetto obbligato dovrà comunque presentare la domanda mediante il portale dell’Inl entro il 31-10-2024.

Dall’1-11-2024 la domanda potrà essere presentata soltanto attraverso il portale.

 

  1. Revoca della patente per mancanza dei requisiti iniziali

 

In caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti l’Ispettorato territoriale revocherà la patente.

Dopo 12 mesi dalla revoca l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

 

Il provvedimento di revoca della patente è in relazione alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.

A riprova che il centro del provvedimento sono i comportamenti che comportano la perdita dei crediti e non i requisiti iniziali, la circolare afferma che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

 

Il provvedimento di revoca è emanato dalla direzione interregionale (o dalla direzione centrale per imprese plurilocalizzate o straniere).

 

La circolare fornisce anche ulteriori criteri relativi alla revoca della patente. L’adozione del provvedimento dovrà essere preceduta da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

In merito al requisito dell’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.

Sembra di capire che la circolare tenti di attenuare la portata di una applicazione automatica del provvedimento, relativamente ai requisiti iniziali, considerato che la revoca della patente comporta inevitabilmente la cessazione dell’attività.

 

  1. Contenuto della patente

 

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni (sarà però necessario attendere un decreto dell’Inl emanato previo parere dell’Autorità garante del trattamento dei dati personali):

 

  1.  

dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

  1.  

dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

  1.  

data di rilascio e numero della patente;

  1.  

punteggio attribuito al momento del rilascio;

  1.  

punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

  1.  

esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  1.  

esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tabella 2

 

I dati saranno consultabili dalle pubbliche amministrazioni[2], dai Rls e Rlst, dagli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale (articolo 51, comma 1bis Dlgs 81/2008), dal responsabile dei lavori, dai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e dai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Le informazioni saranno conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

 

  1. Provvedimento cautelare di sospensione della patente

 

Lo strumento della sospensione della patente è cruciale, delicato e forse quello più efficace per raggiungere le finalità che il legislatore ha voluto perseguire.

Molto più efficace rispetto a quello della decurtazione dei crediti legato a meccanismi e tempi amministrativi che, da soli, renderebbero poco tempestivo l’effetto sanzionatorio del meccanismo della patente.

 

In questo caso il provvedimento è adottato dall'Itl territorialmente competente.

In caso di infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile:

  • al datore di lavoro,
  • al suo delegato
  • al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del Dlgs 81/2008

almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Itl adeguatamente motivata.

L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

 

Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui sopra almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante altri provvedimenti.

 

La norma è molto preoccupante per le imprese, ma anche per i dirigenti degli Itl che sono chiamati a dare un giudizio in base a dati e informazioni raccolti e valutati in modo inevitabilmente sommario.

Forse tecnicamente il provvedimento non viola la Costituzione, ma certamente suscita perplessità che un organo amministrativo possa adottare un provvedimento che inibisce l’attività di una impresa su tutto il territorio nazionale.

 

La circolare n. 4 affronta diffusamente il tema. Riportiamo la parte relativa con alcuni brevi commenti.

Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata. Ci sembra una cautela necessaria anche a tutela dei funzionari pubblici. La circolare indica quali sono gli elementi che indicano la colpa grave[3].

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità  della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.

 

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale

La sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.

 

Sospensione in caso di inabilità permanente

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

Opportunamente in questo caso è chiamato in causa l’Inail. Il coinvolgimento dell’Inail è logico; si ripresenta però la problematica evidenziata sopra con l’allargamento della platea dei soggetti coinvolti.

La disposizione richiama anche l’ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.

L’introduzione del caso dell’irreversibile menomazione come pure la non necessità di acquisire il provvedimento dell’Inail sembrano in linea con la filosofia del provvedimento. Rimane anche in questo caso il problema dell’accertamento della colpa grave.

Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di  discrezionalità. Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce infatti che “la sospensione può essere adottata se  le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale”. In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell’impiego di lavoratori “in nero” e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

In un sistema che si presenta molto discrezionale, ci sembra ragionevole introdurre l valutazione di precedenti sia in caso negativo come prospettato dalla circolare, ma anche in positivo (anche se, rilevata la colpa grave, non è facile sostenere la presenza di elementi attenuanti).

 

Riassumendo le indicazioni dell’Inl possiamo dire, riportando il testo del decreto, che la sospensione della patente può durare non più di 12 mesi e sarà determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

A questo proposito è prevista la cooperazione dell’Inail per la fornitura di ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

 

Ricorso e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza

Contro il provvedimento di sospensione è possibile ricorrere ai sensi dell’articolo 14 comma 14 del Dlgs. n. 81/2008.

Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio che ha adottato il provvedimento.

La Direzione interregionale a sua volta ha un termine di 30 giorni per esprimersi sul ricorso (con meccanismo del silenzio/rifiuto). La decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

 

Una volta cessata l’efficacia del provvedimento sospensivo (per annullamento del provvedimento, termine della sanzione…), l’Itl, entro un congruo termine, verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Non si capisce bene l’utilizzo dell’aggettivo “congruo”. È auspicabile che i tempi siano i più brevi possibili in relazione alla complessità delle verifiche.

 

  1. Attribuzione dei crediti iniziali e ulteriori

 

La patente ha un punteggio iniziale di base di 30 crediti che può essere incrementato di 70 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

 

Questi i criteri di attribuzione di crediti ulteriori ai quali si associa la tabella allegata al decreto e riportata alla fine della presente (Allegato 2).

 

  • Storicità dell'azienda: possono essere attribuiti fino a 10 crediti già al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione alla Cciaa (tabella nn 1-4).
  • Mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
  • Crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro: (tabella nn. 5-13 e nn. 14-25)

Si tratta di interventi che andranno valutati attentamente anche se a una prima lettura vi sono aspetti poco comprensibili come, ad esempio, il punto 6 del secondo elenco (percentuale dei lavoratori di 1° livello).

Anche il punto 8 sulla certificazione del regolamento interno Legge 142 sembra poco attinente ai temi della sicurezza.

 

I crediti ulteriori possono essere attribuiti già al momento della presentazione della domanda se il richiedente è in possesso del relativo requisito.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

 

Per i requisiti costituiti da certificazioni periodiche, la perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

 

Un ulteriore provvedimento dell’Inl disciplinerà le modalità per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti.

 

Tutta la procedura potrà essere avviata solo dopo l’integrazione della piattaforma informatica.

Per chi, alla data di presentazione della domanda, è in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”. Se il requisito è conseguito successivamente, i crediti ulteriori saranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

 

Sospensione dell'incremento dei crediti

Se sono contestate una o più violazioni che comportano la decurtazione di crediti (allegato I-bis Dlgs 81/2008), l’incremento è  sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2008.

Dall’1-1-2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis l'incremento dei crediti non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento.

 

 

  1. Decurtazione dei crediti

 

La decurtazione dei crediti è disciplinata dall’articolo 27 comma 6 del Dlgs. n. 81/2008 in base alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Nella tabella riportata sotto sono indicati i casi e relativi crediti decurtati.

 

 

 FATTISPECIE

decurtazione crediti

 1

 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

 2

 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

 3

 Omessi formazione e addestramento:

2

 4

 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

5  

 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

 6

 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:

2

 7

 Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

 8

 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

 9

 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento:

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

10

Tabella 3

 

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

La decurtazione dei crediti avverrà in relazione ai provvedimenti sanzionatori riguardanti condotte illecite poste in essere a partire dal 1-10-2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio territoriale saranno oggetto di uno specifico provvedimento.

 

  1. Modalità di recupero dei crediti decurtati

 

Con meno di 15 crediti l’impresa non può operare nei cantieri mobili oggetto del decreto.

Il recupero previsto dal Dlgs 81 è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis, nonché' dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) (punti 5ss della tabella 4).

 

  1. Ulteriori disposizioni - Fusioni e trasformazioni di impresa

 

L’articolo 8 del Dm contiene alcune disposizioni che completano il quadro del provvedimento.

 

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente con maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

 

Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500[4] e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

 

  1. Sanzioni

 

La parte finale della circolare n. 4, che riportiamo di seguito, contiene il quadro sanzionatorio.

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito. Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Ferma restando la competenza di ciascun organo accertatore di notificare l’illecito, si ritiene che l’emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione spetti al competente Ispettorato territoriale.

Si evidenzia la necessità, da parte dell’organo accertatore, al pari di quanto già avviene in relazione al provvedimento di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, di comunicare l’adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Come previsto da legislatore, inoltre, gli introiti derivanti dalle sanzioni sono destinati al bilancio dell'Ispettorato e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

 

 

Allegato 1

 

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________

nata/o a _________________________________________ (____) il ________________________________

in qualità di:

[_] rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);

[_] lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),

 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

 

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

 

il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

 

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

 

Luogo _____________________

Data _______________________

 

IL DICHIARANTE

_______________________________________

 

 

 

Allegato 2

Tabella assegnazione crediti aggiuntivi.

 

REQUISITO

INCREMENTO CREDITI

 

ARTICOLO 5, COMMA 2

CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

1

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.

3

2

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.

5

3

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.

8

4

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.

10

 

ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A)

CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

5

Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.

5

6

Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».

4

7

i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

i.) 6

ii.) 8

8

Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.

3

9

Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.

1

10

Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.

3

11

Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.

6

12

Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3

13

Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente

2

 

ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B)

CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.

 

14

Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.

1

15

Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.

2

16

Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.

4

17

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022

2

18

Possesso della certificazione SOA di classifica I.

1

19

Possesso della certificazione SOA di classifica II.

2

20

Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2

21

Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.

2

22

Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.

2

23

Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.

2

24

Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2

25

Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

2

Tabella 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza del preposto in cantiere

 

Con la risposta a interpello n. 4 del 30-9-2024 il Ministero del lavoro risponde su alcuni temi relativi alla figura del preposto e sulla sua presenza in cantiere. Riportiamo di seguito i tre quesiti posti.

  • se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo  esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
  • se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
  • se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.

 

Il Ministero fornisce in primo luogo un ampio riepilogo della normativa (riportiamo alla fine). Le risposte, non soltanto ai quesiti posti, sottolineano, considerati i rilevanti compiti ad esso attribuiti dall’articolo 19 del Dlgs 81/2008, l’importanza della figura del preposto e la necessità garantisca la presenza in cantiere.

 

  1. La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro è solo extrema ratio (dopo l’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa) laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

 

  1. Non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

 

  1. È sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.

 

  1. Proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

 

Questo il quadro normativo.

  • l’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
  • l’articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
  • il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
  • il medesimo articolo, al comma 1, lett. f) prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”;
  • lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
  • l’articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;
  • l’articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;
  • l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione.

 

 

 

[1] Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia dovranno presentare tramite il portale l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine (sia il decreto che la circolare non chiariscono a quale documento ci deve riferire).

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea devono presentare, tramite il portale l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento

equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.

In entrambi i casi all'esito della presentazione della domanda sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale.

Se non in possesso di documento equivalente, questi datori di lavoro sono tenuti a presentare domanda “ordinaria”.

[2] Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[3] A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

  • per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
  • per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
  • per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.

[4] Trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata

  Francesco Agresti

Riproduzione riservata ©
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