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Crisi d’impresa, tutte le novità introdotte dal D.L.118/2021

lunedì 4 ottobre 2021

Crisi d’impresa, tutte le novità introdotte dal D.L.118/2021

 

Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021, pubblicato in GU n. 202 del 24 agosto 2021 in vigore dal giorno successivo ha:

·      prorogato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;

·      rinviato al 31 dicembre 2023 le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organi di composizione della crisi (OCRI).

Si fa presente che le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) all’art 2086 c.c. secondo comma sono in vigore fin dal 16 marzo 2019 e prevedono che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. L’imprenditore deve anche attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Si ritiene quindi che quanto previsto dalle segnalazioni di allerta e dagli indici della crisi possa però continuare ad essere utilizzato in quest’ottica, come un supporto, soprattutto per le micro imprese organizzate in forma societaria che non hanno modo di attivare sistemi di gestione più complessi e articolati.

Tra le novità introdotte si segnalano in particolare.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art. 2)

(In vigore: dal 15 novembre 2021)

Gli articoli 2 e seguenti regolano in dettaglio il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, strumento finalizzato al risanamento delle imprese in difficoltà.

La norma offre all’imprenditore commerciale o agricolo la cui impresa si trovi in uno squilibrio economico o patrimoniale che possa generare la crisi o l’insolvenza, ma che venga valutata ancora ragionevolmente reversibile, la possibilità di chiedere alla competente Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente.

Il compito del professionista sarà quello di instaurare trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti coinvolti nella situazione debitoria dell’azienda, cercando di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. Trattasi di un percorso più strutturato rispetto a quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa, più adeguato alle mutate esigenze e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni disquilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, possono avere le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Per accedere alla composizione negoziata non vengono richiesti requisiti dimensionali in quanto è concepita come strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole.

Si evidenzia che il percorso per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, supportato dall’esperto, è volontario ed extragiudiziale, è caratterizzato dalla riservatezza ed è attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. Le trattative hanno natura riservata proprio perché sono funzionali alla ricerca di una soluzione di risanamento e non a fornire ai creditori o al mercato informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore.

Piattaforma telematica nazionale (art. 3, commi 1 e 2)

(In vigore: emanazione decreto del Ministero della Giustizia)

Verrà resa disponibile, su un’apposita piattaforma telematica accessibile agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, una lista di controllo particolareggiata, con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Le modalità attuative di tali disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 118/2021 (entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).

Il test di autovalutazione potrà rappresentare un valido strumento di autoanalisi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell’impresa, da effettuare prima dell’eventuale accesso alla composizione negoziata della crisi.

Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art.3)

(In vigore: dal 15 novembre 2021)

Potranno accedere all’attività di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nell’elenco potranno essere inseriti:

·      gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili;

·      gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

·      gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

·      coloro che, pur non essendo iscritti in Albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Per essere inseriti nell’elenco occorre presentare domanda di iscrizione alla Camera di commercio del capoluogo della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza od iscrizione all’ordine professionale.

La domanda di iscrizione deve essere corredata da:

·      documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.L. n. 118/2021;

·      certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi che dovranno essere definiti con decreto del Ministero della Giustizia. Di fatto, quindi, le disposizioni relative all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti diverranno operative solo a seguito dell’effettiva individuazione delle modalità di formazione ivi stabilite;

·      curriculum vitae oggetto di autocertificazione dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione;

Le Camere di commercio debbono designare un soggetto responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco degli esperti, nonché del trattamento dei dati nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile ha, inoltre, il compito di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

La nomina dell’esperto, tra gli iscritti al citato elenco, avverrà ad opera di una Commissione costituita presso la competente Camera di Commercio.

Il segretario generale della Camera di Commercio deve comunicare alla Commissione, il giorno stesso in cui l’ha ricevuta, l’stanza di nomina dell’esperto unitamente ad una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti ed il settore in cui opera l’impresa.

La Commissione è tenuta a procedere alla nomina dell’esperto entro cinque giorni lavorativi.

La notizia della nomina dell’esperto verrà data mediante pubblicazione nel sito internet della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. Verrà omessa dalla pubblicazione ogni riferimento all’imprenditore che richiede la composizione negoziata della crisi.

Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti (art. 4)

(In vigore: dal 15 novembre 2021)

L’esperto, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile, ha l’obbligo di operare in modo professionale, riservato, imparziale ed indipendente.

L’esperto non può essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale e lui stesso, o i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Le parti, durante lo svolgimento delle trattative debbono comportarsi secondo buona fede e correttezza durante lo svolgimento delle trattative ed hanno il dovere di collaborare lealmente ed in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto.

L’imprenditore deve rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori ed agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente. Nel corso delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, così come previsto dall’art. 9 del D.L. in commento.

E’ obbligato, inoltre, a gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico – finanziaria dell’attività quando sussistono le condizioni di probabile insolvenza.

Modalità di accesso e funzionamento della procedura di composizione negoziata (art. 5)

(In vigore: dal 15 novembre 2021)

L’istanza di nomina dell’esperto deve essere presentata, attraverso la sopra citata piattaforma telematica, mediante la compilazione di un apposito modello contenente le informazioni utili ai fini del conferimento e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto.

Previa verifica della sussistenza del requisito dell’indipendenza, del possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessaria per lo svolgimento degli incombenti, l’esperto è tenuto a comunicare l’accettazione dell’incarico all’imprenditore entro due giorni dalla ricezione della nomina e deve altresì provvedere all’inserimento della dichiarazione di accettazione all’interno della piattaforma telematica (in caso contrario l’esperto ha l’obbligo di comunicare, in via riservata al soggetto che ha provveduto alla nomina, il diniego perché provveda alla sua sostituzione).

L’esperto nel caso in cui, dopo aver convocato l’imprenditore, valuti che sussistono concrete prospettive di risanamento, incontra le altre parti interessate per prospettare le possibili strategie di intervento.

In caso contrario, l’esperto deve darne notizia all’imprenditore ed al segretario generale della Camera di commercio affinché disponga l’archiviazione della istanza di composizione negoziata.

L’incarico dell’esperto si considera, in ogni caso, concluso quando le parti, trascorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, non hanno individuato, una soluzione adeguata per il superamento della situazione.

L’incarico può tuttavia proseguire quando è stata fatta istanza da parte di tutte le parti e vi sia il consenso dell’esperto, oppure quando la prosecuzione dell’incarico sia resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al Tribunale per la concessione di misure protettive e cautelari ai sensi dell’art. 7 ed art. 10 del D.L. n. 118/2021, fra le quali l’impossibilità di pronunciare la sentenza dichiarativa di fallimento ed il fatto che i creditori non possano né acquisire diritti di prelazione, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività dell’impresa.

Con l’istanza l’imprenditore può anche dichiarare che non trovano applicazione nei suoi confronti gli articoli 2446 e 2447 del codice civile e la causa di scioglimento della società per la riduzione o perdita del capitale sociale.

L’esperto deve poi redigere una relazione finale che va comunicata all’imprenditore ed inserita nella piattaforma telematica.

Conclusione delle trattative (art. 11)

(In vigore: dal 15 novembre 2021)

In un’ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l’impresa potrà adottare a seguito della composizione negoziata, quali:

·      contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;

·      convenzione di moratoria;

·      accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria);

·      omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. n.267/1942).

In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore potrà comunque:

·      predisporre il piano attestato di risanamento di cui l’art.67, co.3, lett. d, del R.D. n. 267/1942;

·      proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all’art.18 del D.L. 118/2021);

·      accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n.267/1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Regime premiale(art.14)

(In vigore: dal 15 novembre 2021)

L’accesso alla composizione negoziata della crisi sarà accompagnato da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.

Segnalazione dell’organo di controllo (art.15)

(In vigore: dal 15 novembre 2021)

L’organo di controllo societario dovrà segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. La segnalazione dovrà essere motivata e prevedere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull’andamento delle trattative saranno valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità dell’organo di controllo prevista dall’articolo 2407 del codice civile.

Modifiche alla legge fallimentare (art.20)

(In vigore: dal 25 agosto 2021)

Il D.L. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) ed anticipa alcune disposizioni già contenute nel Codice della crisi d’impresa per ampliare le possibilità di accesso a tutti gli strumenti alternativi al fallimento.

  Francesco Agresti

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