Col messaggio n. 1921 del 5-5-2022 l’Inps affronta il tema dell’esonero dall’obbligo di versamento del contributo ex CUAF alla luce delle recenti norme sull’assegno unico e universale. Il Dlgs 230/2021 ha istituito, dall’1-3-2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico. La normativa non ha però sostituito completamente quella sull’assegno per il nucleo familiare (Anf), istituto che rimane in vigore in diverse situazioni. Come avevamo anticipato, l’Istituto conferma ora che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali. Rimangono pertanto in vigore le norme che consentono di beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 881, e all’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale. Ricordiamo che l’aliquota Cuaf per organismi politico-sindacali, enti vari ecc. che non usufruiscono dell’esenzione è pari allo 0,68%. Il fatto che tale aliquota non sia stata ridotta in occasione della recente riforma rende più conveniente l’utilizzo dell’esonero in quanto la platea degli aventi diritto agli anf dovrebbe essersi notevolmente ridotta. Anche se la quasi totalità delle cooperative usufruisce dell’azzeramento dell’aliquota cuaf, dobbiamo rilevare che si è persa l’occasione per azzerare la relativa contribuzione.
Francesco Agresti