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Assemblee e green pass, ecco le nuove regole per riunioni in sicurezza

mercoledì 1 dicembre 2021

Assemblee e green pass, ecco le nuove regole per riunioni in sicurezza

 

1.   Quadro normativo

Il rapido susseguirsi di provvedimenti normativi volti a regolamentare il progressivo ampliamento dell’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 (introdotto negli artt. dal 9 al 9-septies del D.L. 22/04/2021, n. 52) richiede di fare chiarezza su quali disposizioni siano applicabili allo svolgimento delle prossime assemblee delle società cooperative.

Corre l’obbligo di precisare che nessuna disposizione si occupa espressamente del caso delle assemblee di società: le indicazioni che seguono, quindi, risultano da un’interpretazione del complessivo quadro normativo che, avendo natura emergenziale, non può che essere letto in senso restrittivo.

2.   Assemblee con obbligo di certificato verde

La richiesta della certificazione verde COVID-19, nei limiti delle previsioni di legge statale, è legittima per le assemblee che si svolgeranno entro il 31 dicembre 2021 (termine più volte prorogato e di cui si sta valutando l’ulteriore rinvio).

Il quadro normativo complessivo in materia di obblighi di certificazione verde COVID-19 consente di individuare i seguenti casi nei quali la partecipazione all’assemblea da parte dei soci richiede l’esibizione della certificazione verde COVID-19.

1.    Qualora l’assemblea sia organizzata in un luogo di lavoro trova applicazione quanto previsto dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021 (che ha integrato l’articolo 13 del precedente D.P.C.M. 17 giugno 2021) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2021 in base al quale “alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono deputati …. i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza”. La norma è vigente dal 15 ottobre in quanto connessa all’attuazione dell’obbligo generalizzato di certificazione verde COVID-19 richiesta ai lavoratori privati, (articolo 9septies introdotto dal D.L. n. 127 del 2021 nel D.L. 52/2021). Secondo la disposizione l’accesso ad un luogo di lavoro per qualunque motivo, ad eccezione della fruizione di servizi all’utenza, richiede l’esibizione della certificazione verde COVID- 19. In attesa di specifici chiarimenti si ritiene che la norma trovi applicazione alle assemblee di cooperative cui partecipano soci lavoratori, soci imprenditori o soci professionisti.

2.    Qualora l’assemblea della cooperativa sia convocata in uno dei luoghi il cui accesso è condizionato all’esibizione della certificazione verde COVID-19 (tra gli altri: teatri, palazzetti dello sport, circoli sociali e culturali, fiere, centri congressi, ristoranti, ecc), si ritiene che il titolare o gestore degli spazi concessi in uso farà richiesta della certificazione verde COVID-19 ai soci partecipanti all’assemblea, in analogia con le disposizioni generali che ne prevedono il possesso per gli utenti, per fruire delle attività ivi ordinariamente organizzate.

Il Decreto Legge approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2021 ha introdotto il Green Pass Rafforzato, che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 permetterà di accedere alle seguenti attività: spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Pertanto, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle zone bianche, gialle ed arancioni, potranno accedere alle sopradescritte attività solo i possessori di Green Pass Rafforzato.

3.    Se in occasione dell’assemblea della cooperativa è prevista la somministrazione di un pasto o comunque l’organizzazione di un servizio di ristorazione o catering al chiuso destinato ai soci intervenuti, si ritiene di dover applicare le disposizioni in materia di consumazione di pasti al tavolo al chiuso in esercizi di ristorazione[1] che richiedono l’obbligo esibizione del Green Pass Base fino al 5 dicembre 2021 e l’obbligo di esibizione del Green Pass Rafforzato a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022.

3.   Casi dubbi e criteri di giudizio

Fuori dai casi sopra richiamati - nei quali la richiesta di certificazione verde COVID-19 ai soci intervenuti ai lavori assembleari appare coerente con la ratio delle disposizioni - la necessità o meno del possesso della certificazione verde COVID-19 per i soci partecipanti all’assemblea della società cooperativa non può che emergere da una lettura coordinata delle diverse disposizioni in materia.

L’obbligo di certificazione verde COVID-19 quale condizione per la partecipazione all’assemblea può derivare, in particolare, dalla qualificazione della stessa come “evento o convention aziendale”, per i quali gli articoli 7 e 9bis del D.L. n. 52/2021 richiedono tale adempimento. Infatti:

-   Ai sensi dell’art. 9bis del D.L. n. 52/2021 l’accesso a “sagre, fiere, convegni e congressi” a far data dal 6 agosto 2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19”;

-   Le linee guida[2] che dettano i protocolli di sicurezza per l’organizzazione di convegni e congressi ne estendono l’applicazione anche alle “convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili”;

-   Alla dizione "altri eventi" sono “evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio[3];

-   L’organizzazione dell’evento all’aperto non consente di escludere, di per sé, l’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 per i partecipanti a meno che  “non si svolga in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, nel qual caso gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere all’evento in questione senza quindi obblighi di verifica[4].

Da quanto sopra riportato si può concludere che ai soci intervenuti in assemblea dovrà essere richiesta la certificazione verde Covid-19:

-    qualora all’assemblea della cooperativa organizzata in un luogo di lavoro partecipino soci lavoratori, soci imprenditori o soci professionisti;

-    qualora durante l’assemblea siano previsti servizi di ristorazione. In questo caso dal 6 dicembre 2021 dovrà essere richiesto il Green Pass Rafforzato;

-    qualora l’assemblea, fuori dai casi precedenti, presenti caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio e ciò, presumibilmente, per l’elevato numero dei soci intervenuti e/o per le caratteristiche logistiche della sede prescelta.

Alle assemblee di cooperative che non rientrano nella fattispecie tipiche indicate e che non presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio e che, quindi, potrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde Covid-19, si raccomanda di applicare comunque le misure di prevenzione della diffusione del contagio già comunemente in uso (distanziamento interpersonale, areazione locali, gel disinfettante, misurazione della temperatura, ecc.).

A prescindere da quanto sopra, anche nella logica di favorire la partecipazione dei soci ai lavori assembleari, si ricorda che l’art. 6, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale è possibile fruire, a prescindere dalla presenza di specifiche previsioni statutarie, delle modalità di svolgimento delle assemblee alternative alla presenza fisica disciplinate dall’articolo 106 del D.L. n. 18/2020.

Si ricorda, in sintesi, che l’articolo 106 del D.L. n. 18/2020 disponeva, con riguardo alle società cooperative, che:

-      l’assemblea ordinaria potesse essere convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga al termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale previsto dal codice civile;

-      l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie potesse prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione;

-      l'espressione del voto nelle cooperative che adottano il modello di amministrazione delle società a responsabilità limitata potesse avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma c.c.;

-      per le assemblee ordinarie o straordinarie potesse essere designato il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponesse diversamente, e che nell’avviso di convocazione potesse altresì essere previsto che l'intervento in assemblea si svolgesse esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



[1] Il Governo ha risposto ad apposito quesito in una FAQ pubblicata: “Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?  Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021”.

[2] Adozione Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, Ordinanza Min. Salute 29.05.2021 (pubblicata in G.U. n. 136 del 09.06.2021).

 

[3] Ministero dell’Interno, Circolare 27 ottobre 2020.

 

[4] Il Governo ha risposto ad un apposito quesito in una FAQ pubblicata: “L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)? L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto). L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso”.


 

  Francesco Agresti

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