Con riferimento all’istituto del cosiddetto titolare effettivo riferito all’applicazione della disciplina dell’antiriciclaggio alle società cooperative si espone quanto segue.
L’ordinamento giuridico nazionale disciplina il complesso delle norme in materia di antiriciclaggio con il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La disciplina relativa ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche, e quindi anche delle società cooperative, è contenuta all'articolo 20, secondo il quale:
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
La disposizione citata, sebbene sia applicabile anche alle società cooperative ed ai consorzi, non ne contiene una specifica disciplina.
Poiché il sopra riportato articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 prefigura un rigido ordine di successione nell’applicazione dei diversi criteri di individuazione del titolare effettivo occorre verificare quali sono i criteri per l’individuazione del titolare effettivo di una società cooperativa.
- deve considerare che non è applicabile il criterio principe di cui al comma 1, in quanto non può esistere un soggetto persona fisica che detenga la proprietà della società, né tantomeno che possa esercitarne il controllo.
- comma 2 è applicabile anche alle società cooperative ma solo nel caso in cui i soci, cooperatori o finanziatori, siano persone fisiche che detengono più del 25% dell'intero capitale (non è quindi applicabile nel caso in cui la persona titolare della partecipazione significativa, socia della società cooperativa, sia una persona giuridica, una società, un ente o un’organizzazione diversa da una persona fisica).
- è applicabile neanche il criterio integrativo del comma 3 che fa riferimento ad una situazione di controllo societario in senso stretto. Come è noto, nella società cooperativa, ispirata a principi di democraticità, non può esistere all'interno della base sociale una persona fisica che eserciti il controllo societario.
- è applicabile il comma 4 che si riferisce soltanto alle persone giuridiche private iscritte al registro di cui al D.P.R. 361/2000 (trattasi di associazioni fondazioni e comitati);
- si esclude il comma 2 di cui si è detto in precedenza e che interesserà un numero molto limitato di società cooperative, troverà quasi sempre applicazione il comma 5 in cui si dà risalto alle persone fisiche che all'interno della società cooperativa sono titolari della legale rappresentanza, del potere di amministrazione e di direzione.
Poiché, come detto sopra, l’articolo 20 del D.Lgs 231/2007 prefigura un rigido ordine di successione nell’applicazione dei diversi criteri di individuazione del titolare effettivo, il cosiddetto criterio della proprietà di cui al comma 2 trova applicazione in via prioritaria rispetto al criterio residuale di cui al comma 5.
- Se sussiste, quindi, una situazione di proprietà rilevante di cui al comma 2 dovrà essere indicato quale titolare effettivo della cooperativa esclusivamente la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene (detengono) una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, escludendo quindi i soggetti e gli organi indicati al comma 5.
- Nel caso in cui la società cliente sia una società di capitali controllata da una società cooperativa occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente controllata e non il titolare effettivo della società cooperativa controllante. Ciò in quanto nei confronti della società cooperativa non si realizza mai il criterio della proprietà indiretta e del controllo perché nessuno dei soci persone fisiche della cooperativa può esercitare un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
- Qualora nei confronti della cooperativa trovi applicazione il criterio residuale di cui all’articolo 20, comma, il titolare effettivo dovrà essere individuato in relazione allo specifico assetto organizzativo della società. Le persone che ricoprono i ruoli di rappresentanti legali, amministratori esecutivi o direttori generali non necessariamente dovranno essere indicati in forma cumulativa. Sicché in base all’assetto organizzativo concretamente assunto potrà essere indicato anche solo un amministratore esecutivo o un direttore generale, a condizione che in capo ad esso spetti in concreto il potere generale di gestione della società e il potere di vincolare la stessa verso l’esterno. Nel dubbio si consiglia di inserire comunque i rappresentanti legali ed il direttore generale qualora spetti allo stesso, come sopra detto, il potere generale di gestione della società e il potere di vincolare la stessa verso l’esterno.
- Il comma 6 dell’art. 20 del D.lgs. 231/2007 prevede che “i soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo” ai sensi dei precedenti commi del medesimo articolo che fanno riferimento al criterio relativo alla proprietà e al controllo dell’ente. Quindi, nel verbale dell’organo amministrativo in cui si comunica l'attività di verifica dell'identità del titolare effettivo, qualora questi debba essere individuato attraverso l’applicazione del criterio residuale previsto dal comma 5, occorrerà esplicitare le ragioni per le quali si è proceduto con l’applicazione di tale criterio escludendo il criterio della proprietà di cui al comma 2. Dovranno poi essere comunicati nel medesimo verbale i criteri con i quali è stata (sono state) individuata (-e) quella (-le) persona (-e) fisica (-che).
- In caso di errore nella comunicazione del titolare effettivo potrà essere trasmessa una comunicazione di variazione dei dati precedentemente comunicati.
Dal momento che il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento n. 236 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relativa alla titolarità effettiva (ai sensi dell’art. 3, comma 6 del Regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico n. 55 del 11/03/2022, a partire da tale data decorre il termine per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese, da effettuarsi entro e non oltre la data dell’11 dicembre 2023.
La comunicazione del titolare effettivo all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023.
La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del Registro delle Imprese.
L’unico caso in cui può effettuarsi l’invio della comunicazione contestualmente ad altre istanze è nel caso della «conferma» annuale da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.
Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate.
Occorre comunicare: ogni eventuale variazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione.
Inoltre, si fa presente che il Registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di 10 anni.
Indipendentemente da eventuali variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale.
I soggetti obbligati comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.
Per le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi anche per le società cooperative, si potrà effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
La comunicazione deve essere sottoscritta digitalmente.
- caso di società cooperativa viene sottoscritta dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.
Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e autocertificare la titolarità effettiva.
I terzi, quali gli intermediari, possono soltanto provvedere alla «trasmissione telematica» del modello sottoscritto dal soggetto obbligato.
- questo caso, il terzo deve aggiungere la propria firma digitale a quella del dichiarante nella «distinta di accompagnamento».
- comunicazione deve essere effettuata dalle imprese persone giuridiche, e quindi anche dalle società cooperative, già costituite alla data del 9 ottobre 2023. Come già detto la scadenza da rispettare, per la prima comunicazione, è il 60° giorno successivo alla data del 9 ottobre 2023 e quindi entro l’11 dicembre 2023.
La comunicazione del titolare effettivo è adempimento obbligatorio anche per i soggetti costituiti successivamente la data del 9 ottobre 2023.
In questo caso la comunicazione della titolarità per le società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite deve essere trasmessa entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per la predisposizione e trasmissione della comunicazione occorrono:
- un dispositivo di firma digitale qualificata (Formato CAdES), che restituisca un file con estensione «.p7m»;
- contratto per l’utilizzo del servizio «Telemaco»;
- registrazione al nuovo ambiente di compilazione «DIRE», o altre soluzioni di mercato.
Per la sottoscrizione della comunicazione, mediante apposizione di firma digitale, occorre essere in possesso di uno dei seguenti strumenti:
- token Digital DNA – Camera di Commercio;
- smart Card (CNS);
- firme digitali qualificate e riconosciute (da verificare sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
La pratica telematica per la comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva:
- è soggetta a diritti di segreteria (€. 30) ed è esente dall’imposta di bollo;
- avviene tramite modello TE;
- deve essere firmata digitalmente (estensione file: «.p7m»);
- non prevede allegati obbligatori.
Francesco Agresti