Revisione: contributo invariato, versamenti entro il 16 novembre
Per le società di mutuo soccorso i parametri sono il numero di soci e i contributi mutualistici. Nel caso di cooperative edilizie, per fatturato deve intendersi il maggior valore tra l’incremento di valore dell’immobile rilevato nelle voci B-II e C-I dello Stato Patrimoniale (art. 2424 C.C.) e il valore della produzione di cui alla lettera A) del Conto Economico (art. 2425 C.C.).
Le cooperative sociali soggette a revisione annuale devono versare il supplemento pari al 30% del contributo; le cooperative di abitazione, iscritte all’Albo Nazionale, soggette anch’esse alla revisione annuale, devono versare il supplemento pari al 50% del contributo. Quest’ultimo non sarà applicato nel caso in cui tali cooperative non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio; tutte le altre cooperative soggette a revisione annuale, così come statuito, dovranno versare il supplemento pari al 50% del contributo.
Le imprese aderenti a un’associazione nazionale di rappresentanza sono tenuti al pagamento del contributo all'associazione stessa, qualora l’adesione avvenga entro il 16/11/2021; il contributo dovrà essere pagato al Ministero qualora l’adesione sia successiva a tale data (art. 7 comma 2 del D.M.). Le imprese aderenti di nuova costituzione sono tenuti al pagamento del contributo di revisione entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese. Nel caso di enti aderenti, il contributo sarà pagato all’Associazione qualora l’adesione avvenga entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese; sarà pagato al ministero dello Sviluppo economico negli altri casi.
Clicca qui per calcolare il contributo http://contributorevisione.confcooperative.it/